Obblighi di protezione del fornitore di energia e interruzione della fornitura (Cass. civ. Sez. III n. 6930 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il fornitore di energia elettrica, nell’esecuzione del contratto di somministrazione secondo buona fede, è tenuto a obblighi di protezione ulteriori rispetto alla prestazione principale, volti a salvaguardare i concreti interessi patrimoniali e non patrimoniali dell’utente. In caso di disservizio della rete elettrica riconducibile a fatto del terzo, la condotta conforme a buona fede e agli artt. 1175 cod. civ. e 2 Cost. impone al fornitore di attivarsi in prima persona, con prestazioni accessorie e ausiliarie, per far salvo l’interesse del cliente alla continuità della fornitura. La mancata predisposizione di strumenti idonei a ovviare al disservizio protratto integra inadempimento contrattuale imputabile al fornitore, non giustificato dall’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. In tema di responsabilità contrattuale, al danno patrimoniale documentato può aggiungersi il danno non patrimoniale da disagio, liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ., purché allegato e provato come danno conseguenza e non ritenuto in re ipsa.

Il Fatto

Un’utente aveva stipulato con una società fornitrice un contratto di somministrazione di energia elettrica. La fornitura era stata interrotta per diversi mesi, dal 26 luglio all’ottobre 2011, a causa del furto di cavi elettrici in rame che aveva disalimentato alcune cabine di servizio. L’utente convenne in giudizio il fornitore per far accertare l’inadempimento e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il fornitore eccepì l’impossibilità di adempiere per causa non imputabile ex art. 1256 cod. civ., essendo l’interruzione dipesa da fatto del terzo. Il Giudice di pace accolse la domanda; il Tribunale di Foggia, in appello, confermò la decisione.

Le società soccombenti proposero ricorso per cassazione con quattro motivi, dolendosi della violazione degli artt. 1218, 1228 e 1256 cod. civ., dell’ampliamento indebito degli obblighi di protezione e del riconoscimento del danno non patrimoniale. Gli eredi dell’originaria attrice resistettero con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione dei controricorrenti. Chi assume la qualità di erede di una parte originaria deve fornire, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., la prova documentale del decesso e del rapporto di parentela. Non basta la denuncia di successione, che ha mero valore fiscale e indiziario. Il controricorso è pertanto inammissibile, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio.

Nel merito, il primo, il secondo e il terzo motivo, connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Il giudice d’appello aveva motivato che oggetto della prestazione del fornitore è la somministrazione continuativa di energia, con specifici obblighi di protezione a tutela degli interessi del cliente. In caso di disservizio, il fornitore non può limitarsi ad affermare la responsabilità altrui, ma deve attivarsi per salvaguardare l’interesse alla continuità della prestazione.

Secondo la Corte, l’accertamento del Tribunale — non sindacabile in sede di legittimità — ha ravvisato la colpa del fornitore per non essersi prontamente attivato, per mesi, mediante mezzi alternativi, così lasciando il cliente privo di fornitura per un tempo irragionevole. La clausola generale di buona fede oggettiva ex art. 1175 cod. civ., fondata sull’art. 2 Cost., impone di compiere quanto necessario a salvaguardare gli interessi della controparte nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, senza attività gravose o eccezionali. Nel caso concreto, la mancata predisposizione degli strumenti idonei integra inadempimento contrattuale.

La Corte esclude il vizio di motivazione: il giudice di merito ha indicato gli elementi del proprio convincimento con disamina logica e giuridica esaustiva, senza incorrere in motivazione apparente o contraddittoria. Quanto alla posizione della società intervenuta volontariamente, il Tribunale ha implicitamente escluso ogni sua responsabilità, poiché l’attore non aveva esteso la domanda nei suoi confronti: il giudice non può pronunciare condanna verso il terzo in difetto di domanda, né l’attore può estenderla in appello, incorrendo nella preclusione ex art. 345 cod. proc. civ.

Il quarto motivo è inammissibile: il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è prospettato nei termini dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese, stante l’inammissibilità del controricorso e l’assenza di attività difensiva dell’intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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