Autotutela inammissibile dopo la prova di avviamento al lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7068 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento e di mobilità ex art. 16 della legge n. 56 del 1987, la pubblica amministrazione può intervenire sugli atti della procedura solo ove questa si sia svolta in contrasto con la normativa vigente o con quanto stabilito nel decreto che vi ha dato inizio. In particolare, essa non può annullare o revocare gli atti della prova di esame dopo che questa sia stata completata, sul presupposto della mera eccessiva complessità della stessa, perché solo la competente commissione può stabilirne il livello di difficoltà; gli interessati che l’abbiano superata e si trovino in posizione utile hanno ormai un diritto soggettivo al completamento della procedura e all’assunzione. Il diritto all’assunzione del lavoratore avviato sorge all’esito della valutazione positiva della prova di idoneità; per la successiva costituzione del rapporto è necessario l’incontro delle volontà con la specificazione degli elementi essenziali, ma, ove la legge o la contrattazione collettiva li predeterminino, l’interessato può ottenere dal giudice la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.

Il Fatto

Un’azienda sanitaria territoriale ha avviato una selezione ex art. 16 della legge n. 56 del 1987 per coprire un posto di categoria B, coadiutore amministrativo, presso un dipartimento di prevenzione veterinaria. Gli iscritti alla graduatoria provinciale sono stati sottoposti a una prova teorico-pratica predisposta dalla commissione; un solo candidato è risultato idoneo, avendo in precedenza prestato servizio a tempo determinato presso lo stesso dipartimento.

La direzione generale ha poi annullato in autotutela l’esame, ritenendolo troppo complesso rispetto al requisito della sola scuola dell’obbligo. Il candidato ha chiesto al giudice del lavoro la costituzione del rapporto, previo annullamento o disapplicazione del provvedimento di autotutela. Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento in appello, l’azienda ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura della procedura. Il reclutamento mediante avviamento non è equiparabile al concorso pubblico: è una chiamata su base numerica, secondo l’ordine delle graduatorie. La richiesta del datore di lavoro opera su un piano amministrativo e costituisce presupposto di legittimità del provvedimento di assegnazione; il successivo sviluppo del contratto ha natura civilistica.

Il d.P.R. n. 487 del 1994 disciplina le prove di idoneità: la selezione consiste in prove pratiche attitudinali o in sperimentazioni lavorative, i cui contenuti sono determinati con riferimento alle declaratorie e ai mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale. La prova deve accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. Il discrimine tra teoria e pratica dipende dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste.

Su questa base, la Corte conferma l’impostazione del giudice di appello: non è escluso in assoluto un potere della pubblica amministrazione di intervenire sugli atti della procedura, ma tale potere è limitato ai casi di violazione della disciplina legale o contrattuale. Nel pubblico impiego contrattualizzato il datore di lavoro non può dare esecuzione ad atti nulli, ma non dispone di un potere illimitato di annullamento o revoca e deve dare conto delle ragioni della scelta.

Nella specie, il direttore generale non poteva sindacare la complessità della prova stabilita dalla commissione, né aveva indicato alcuna causa di nullità o annullamento dei verbali. Le domande, inoltre, risultavano coerenti con il decreto di avviamento, che richiedeva conoscenze informatiche e attività amministrativa di supporto. Privo di rilievo è il richiamo al d.m. del 1° febbraio 1990, recante indicazioni generali ormai non attuali.

Quanto alla tutela, la Corte ribadisce il principio già affermato: il diritto all’assunzione sorge solo dopo la valutazione positiva della prova. Per la costituzione del rapporto occorre l’incontro delle volontà sugli elementi essenziali, ma, quando la legge o il contratto collettivo ne predeterminano qualifica, mansioni e trattamento economico, non vi sono ostacoli alla pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. Il mancato assolvimento dell’obbligo a contrarre è fonte di responsabilità risarcitoria; l’azienda non ha dimostrato il difetto in concreto degli elementi essenziali. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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