Danno differenziale da malattia professionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21196 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel danno c.d. differenziale il giudice di merito deve procedere d’ufficio allo scomputo, dall’ammontare liquidato, dell’importo della rendita INAIL o IPSEMA, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, poiché l’art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965 fa riferimento a rendita “liquidata a norma”. Nel calcolo del danno biologico differenziale va operato un computo per poste omogenee: dall’ammontare complessivo del danno biologico va detratta non l’intera rendita, ma solo il valore capitale della quota destinata a ristorare, per effetto dell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, il danno biologico, con esclusione della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica. L’indennizzo INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, ma solo quello da invalidità permanente. Per le malattie professionali indennizzate secondo il regime anteriore al d.lgs. n. 38/2000, l’indennizzo copriva il solo danno patrimoniale, divenendo quello biologico danno “complementare”, integralmente risarcibile.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente della società dal 1985 con qualifica di marinaio, veniva trasferito agli uffici nel 1998 come operatore amministrativo, in conseguenza dell’accertata inidoneità definitiva alla navigazione per una grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale, riconosciuta di origine professionale con sentenza del 2006.

Adito il Tribunale di Messina, il lavoratore otteneva il risarcimento del danno biologico e patrimoniale, ma vedeva rigettata la domanda di danno morale. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame del lavoratore, riliquidava il danno biologico e patrimoniale e riconosceva il danno morale quale componente di quello biologico. Contro tale decisione ricorreva la società con quattro motivi; il lavoratore proponeva ricorso incidentale con due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ricorda il principio di unicità del processo di impugnazione: ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta.

Sul primo motivo del ricorso principale, la Corte rigetta la censura di violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato: i giudici d’appello hanno riconosciuto il danno morale come componente di quello biologico, restando nei motivi di gravame. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato il tenore del ricorso originario per consentire il controllo sulla dedotta duplicazione di poste.

Il terzo motivo è invece accolto. La Corte territoriale aveva omesso di accertare la data di effettiva insorgenza della seconda patologia, necessaria per stabilire se il danno biologico fosse risarcibile in quanto non compreso nel sistema dell’art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965, oppure già ristorato dal nuovo sistema introdotto dal d.lgs. n. 38/2000. Sul punto la Corte afferma il principio dello scomputo d’ufficio della rendita e del computo per poste omogenee.

Anche il quarto motivo è fondato. La Corte d’Appello, pur avendo affermato che la rendita IPSEMA attiene al lucro cessante e non al danno emergente, ha poi liquidato voci di danno patrimoniale che costituivano proprio lucro cessante, senza operare la detrazione. Ne consegue la cassazione con rinvio per il calcolo del danno patrimoniale differenziale, mediante verifica del valore attuariale della rendita e confronto con il danno civilistico.

Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile in entrambi i motivi: il primo non si confronta con la motivazione sulla divisione della retribuzione mensile per 26 giorni; il secondo è precluso dalla c.d. doppia conforme ai sensi dell’art. 360, penultimo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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