Elenchi braccianti agricoli, onere probatorio del lavoratore dopo il disconoscimento INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7222 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria. Tale funzione viene meno quando l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro esercitando la facoltà riconosciutagli dall’art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. In tal caso incombe sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto previdenziale consequenziale. Il principio di non contestazione non esonera il lavoratore da tale prova, né le irregolarità contabili o gestionali accertate in sede ispettiva nei confronti dell’azienda si trasferiscono automaticamente al singolo, se il rapporto fittizio non è dimostrato.
Il Fatto
Alcuni lavoratori agricoli avevano chiesto la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e la liquidazione integrale delle prestazioni previdenziali negate o parzialmente negate, dopo che l’INPS aveva disconosciuto i rapporti di lavoro. Il tribunale di Castrovillari aveva accolto il ricorso, ritenendo che le irregolarità contabili, amministrative e gestionali emerse in sede ispettiva non potessero ripercuotersi sulla posizione del singolo lavoratore, salvo prova del rapporto fittizio, e che la prova dell’iscrizione non fosse stata contrastata dall’Istituto.
La Corte d’appello di Catanzaro ha accolto l’appello dell’INPS, affermando che sul lavoratore grava l’onere di provare il rapporto di subordinazione e l’effettuazione di almeno 51 giornate lavorative di lavoro agricolo, senza che rilevi la presentazione della domanda a seguito del disconoscimento. Nel caso concreto la prova testimoniale è stata ritenuta insufficiente, con il sospetto che i rapporti denunciati fossero fittizi. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’iscrizione negli elenchi agricoli ha una funzione di agevolazione probatoria, che cessa quando l’INPS disconosce il rapporto esercitando la facoltà fondata sull’art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Il lavoratore deve allora provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto (Cass. n. 12001/18, 2739/16).
Il primo motivo è infondato. Non è ravvisabile alcun vizio di mancata applicazione del principio di non contestazione, perché non sono stati nemmeno indicati i fatti asseritamente non contestati. In presenza del disconoscimento del rapporto a fini contributivi, i ricorrenti avrebbero dovuto provare gli elementi costitutivi del diritto. La Corte d’appello, con accertamento di fatto, ha ritenuto non raggiunta la prova, giudicando la prova testimoniale non attendibile.
Il secondo motivo è inammissibile, per mancanza di indicazione su dove e quando la censura relativa al disconoscimento oltre i cinque anni dal versamento contributivo sia stata proposta nel giudizio di merito: la doglianza risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Il terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili. Essi non si confrontano con la statuizione della Corte d’appello, che non ha ritenuto i testimoni incapaci ex art. 246 c.p.c., ma li ha giudicati scarsamente attendibili, perché coinvolti nel medesimo accertamento ispettivo e interessati a confutarne l’esito, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative.
Il ricorso è rigettato. La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Ente previdenziale esonera il collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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