Revocatoria fallimentare, inscientia decoctionis del coniuge e prova per esibizione (Cass. civ. Sez. I n. 7343 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle azioni di revocatoria fallimentare ex art. 69 l. fall., lo stato di insolvenza dell’imprenditore nel periodo sospetto costituisce oggetto di presunzione assoluta, con la conseguenza che l’onere probatorio a carico del coniuge convenuto si limita alla dimostrazione della propria inscientia decoctionis. L’emanazione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. attiene a un potere istruttorio discrezionale del giudice, non sindacabile in sede di legittimità. La mancata ammissione di un mezzo istruttorio non è censurabile sotto il profilo della violazione di legge, ma solo quale vizio di motivazione, con onere della parte di allegare il fatto decisivo che dalla prova omessa sarebbe potuto emergere. È inammissibile il motivo di ricorso che introduce per la prima volta in Cassazione una questione mista di fatto e di diritto non devoluta al giudice d’appello.

Il Fatto

La società fallita, titolare di ditta individuale, agisce nei confronti del coniuge del fallito per ottenere la dichiarazione di inefficacia della donazione della quota indivisa del 50% di un immobile, disposta con atto notarile nel 2005. Il primo giudice accoglie la domanda ex art. 69 l. fall. e la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, respinge il gravame del coniuge.

Quest’ultimo ricorre per cassazione con sei motivi, deducendo la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio, l’errata distribuzione dell’onere probatorio, il rigetto dell’istanza di esibizione della contabilità e l’omesso esame di una sentenza penale. Il curatore resiste con controricorso. La questione centrale riguarda la delimitazione dell’onere probatorio in capo al coniuge e il sindacato sui poteri istruttori del giudice del merito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di nullità per mancata partecipazione del fallito al giudizio. Il motivo è inammissibile: la ricorrente fonda la censura su un presupposto di fatto non devoluto al giudice d’appello, ossia il preteso conferimento dell’immobile in fondo patrimoniale. La Suprema Corte rileva che tale circostanza non risulta allegata in sede di gravame né menzionata nella sentenza impugnata. Inoltre, il fondo sarebbe stato costituito nel 2009, quindi dopo la sentenza dichiarativa del 2008, risultando pertanto inopponibile alla massa.

Quanto ai motivi sull’onere probatorio, il collegio li dichiara inammissibili oltre che infondati. Nelle azioni revocatorie fallimentari lo stato di insolvenza nel periodo sospetto è oggetto di presunzione assoluta, sicché l’onere a carico del coniuge si limita alla inscientia decoctionis. I motivi introducono per la prima volta in sede di legittimità una questione mista di fatto e di diritto, non dedotta nel giudizio di appello.

Sul rigetto dell’istanza ex art. 210 c.p.c., la Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’ordine di esibizione costituisce potere istruttorio discrezionale, non sindacabile in legittimità. Anche superando tale rilievo, la mancata ammissione della prova non è censurabile per violazione di legge, ma solo per vizio di motivazione, con onere di indicare il fatto decisivo pretermesso. Nel caso concreto la richiesta era meramente esplorativa e la ricorrente non ha chiarito perché la prova della propria inscientia non potesse essere fornita con altri mezzi.

Infine, il motivo sull’omesso esame della sentenza penale è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente precisato se e dove il documento sia stato prodotto nel giudizio civile. La Corte distingue il manifestarsi esterno dei sintomi dell’insolvenza dalla sua effettiva sussistenza, conoscibile dall’imprenditore e dal coniuge. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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