Accertamento della subordinazione e sindacato di legittimità sui criteri sussidiari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7344 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato di legittimità è equiparabile al controllo sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. Il giudizio di qualificazione può essere censurato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che attiene all’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato tipizzati dall’art. 2094 cod. civ., mentre la ponderazione degli indici o criteri sussidiari di subordinazione è sindacabile nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia fatto gravare l’onere della prova su una parte diversa da quella che avrebbe dovuto assolverlo, non già quando si lamenti un erroneo apprezzamento sull’esito della prova. Parimenti, la doglianza che addebita al giudice di avere attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre resta nell’alveo del prudente apprezzamento di cui all’art. 116 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società cooperativa aveva instaurato rapporti di lavoro con diversi prestatori, tra cui alcune socie. All’esito di un accertamento ispettivo, l’INPS e l’INAIL avevano rivendicato la contribuzione previdenziale e assicurativa, sul presupposto della natura subordinata di quei rapporti. Il Tribunale di Lucca aveva riconosciuto la sussistenza degli obblighi contributivi limitatamente ad alcune posizioni, confermando la pretesa dell’INAIL e dichiarando non dovuto il resto.
La Corte d’Appello di Firenze aveva accolto in parte l’appello incidentale dell’INPS e rigettato l’appello principale della cooperativa, accertando la fondatezza del credito contributivo anche su una somma aggiuntiva, e confermando il rigetto per le posizioni dei soggetti ritenuti non subordinati. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo violazione dell’art. 2094 cod. civ. e degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui la ricorrente contestava la valorizzazione dei soli indici sussidiari, è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto, censurabile solo per l’individuazione dei caratteri tipizzati dall’art. 2094 cod. civ. e, sul piano del ragionamento presuntivo, nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Richiama sul punto Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846.
La Corte territoriale, secondo i giudici di legittimità, aveva operato un’attenta disamina delle diverse posizioni, distinguendo quelle in cui il vincolo di subordinazione è stato riconosciuto da quelle in cui è stato escluso, muovendo dagli elementi costitutivi della subordinazione: la soggezione al controllo gerarchico, le direttive specifiche e il potere disciplinare. La valutazione era stata corroborata dai pregressi rapporti e dal rispetto di un orario predeterminato.
Le censure della ricorrente, dietro lo schermo della violazione di legge, si limitano a contrapporre alla valutazione convergente dei due gradi di merito una diversa lettura dei dati di fatto, risultando generiche. Per tale ragione la Corte accoglie l’eccezione d’inammissibilità formulata dai controricorrenti.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte ricorda che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile solo quando l’onere della prova sia stato fatto gravare sulla parte sbagliata, secondo la scomposizione tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non quando si lamenti un erroneo apprezzamento sull’esito della prova. Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la censura è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, al di fuori dei poteri officiosi.
La Corte esclude poi che la doglianza sull’attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove possa essere sindacata, collocandosi nell’ambito del prudente apprezzamento di cui all’art. 116 cod. proc. civ. Richiama Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867 e, sul vizio di omesso esame di fatto decisivo, Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553. Sul compenso per lavoro straordinario e notturno, la Corte d’appello aveva ponderato tutti gli elementi istruttori, tra cui le risultanze documentali dei turni e dei cronotachigrafi, e non aveva invertito l’onere probatorio. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile nel suo complesso.
Nota della Redazione
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