Revocatoria: scientia damni del terzo provata per presunzioni (Cass. civ. Sez. III n. 21368 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell’accoglimento della domanda nei confronti del terzo acquirente è sufficiente la prova, anche per presunzioni, della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, senza necessità di dimostrare una collusione o la conoscenza specifica del credito. Le presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio motivazionale o omesso esame di un fatto decisivo. L’onere di provare l’eventus damni incombe sul creditore, mentre la prova dell’idoneità del patrimonio residuo a soddisfare il credito grava sul debitore, quale fatto impeditivo. Non è lesa l’autonomia negoziale ex art. 1322, comma 2, c.c. allorché l’operazione difetti di causa meritevole di tutela e risulti finalizzata a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale generica.
Il Fatto
Una compagnia assicurativa conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, l’alienante e la società acquirente, chiedendo dichiararsi l’inefficacia, nei propri confronti, dell’atto notarile con cui erano stati trasferiti la nuda proprietà di un immobile e la piena proprietà di un altro. La creditrice deduceva di vantare un credito rilevante in forza di una sentenza della Corte d’appello di Milano resa in sede di rinvio e assumeva che l’atto, stipulato successivamente, avesse depauperato il patrimonio del debitore.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo insussistente la scientia damni in capo alla società acquirente, pur riconoscendo il consilium fraudis del debitore e l’effetto pregiudizievole dell’atto. La Corte d’appello di Milano riformava la decisione e, su elementi presuntivi, dichiarava l’inefficacia dell’atto. Proponeva allora ricorso per cassazione l’alienante, con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la qualificazione dell’operazione negoziale come priva di giustificazione economico-giuridica, invocando l’art. 2740 c.c., gli artt. 41 e 42 Cost. e l’art. 2645-ter c.c., e sostenendo la meritevolezza dell’operazione, finalizzata ad assicurare assistenza continuativa a un soggetto disabile.
La Corte reputa il motivo infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi dell’azione revocatoria, secondo l’orientamento consolidato per cui, nei confronti del terzo acquirente, è sufficiente dimostrare, anche per presunzioni, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, senza prova di collusione o conoscenza specifica del credito. Le presunzioni semplici, quali mezzi di prova logico-deduttivi, esigono indizi gravi, precisi e concordanti: la gravità attiene all’idoneità dell’indizio a fondare con elevata probabilità il fatto ignoto, la precisione all’assenza di equivocità dell’inferenza, la concordanza alla convergenza coerente di più elementi, ferma la sufficienza di un solo indizio dotato di adeguata forza dimostrativa.
L’apprezzamento sull’idoneità degli elementi presuntivi è giudizio di fatto riservato al merito, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o dell’omesso esame di un fatto decisivo, come precisato dalla stessa Corte richiamando i propri precedenti. Nel caso concreto la Corte d’appello ha accertato con motivazione congrua la sussistenza di un compendio indiziario articolato, costituito dall’atipicità dell’operazione, dall’illogicità economica del contratto, dalla prossimità temporale alla pubblicazione della sentenza di condanna e dalla struttura dell’accordo, tale da assicurare al debitore la perdurante disponibilità dei beni. Parimenti infondato è il richiamo all’autonomia negoziale, avendo la Corte territoriale bilanciato libertà contrattuale e responsabilità patrimoniale, rilevando l’assenza di una causa meritevole di tutela e la finalità elusiva dell’atto.
Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., per avere la Corte d’appello invertito l’onere probatorio dell’eventus damni, nonché per non essere stata raggiunta la prova del pregiudizio, stante la disponibilità di un patrimonio residuo capiente, comprensivo dell’usufrutto sull’immobile alienato. Anche tale motivo è infondato: l’onere di provare l’eventus damni incombe sul creditore, ma la prova dell’idoneità del patrimonio residuo spetta al debitore, trattandosi di fatto impeditivo. La Corte territoriale ha accertato che l’atto ha inciso su pressoché l’intero patrimonio immobiliare e che la residua consistenza era inidonea a garantire il credito. Quanto all’usufrutto, pur essendo diritto pignorabile, esso non assicura di per sé un’effettiva possibilità di realizzo idonea a neutralizzare il pregiudizio, specie in un’operazione complessa volta a conservare all’alienante l’uso dei beni per l’intera vita naturale.
Nota della Redazione
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