Difesa personale dell’avvocato esclusa dal campo Iva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7356 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prestazione di assistenza legale resa dall’avvocato in favore di se stesso, mediante la facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 cod. proc. civ., è estranea al campo di applicazione dell’Iva. Difetta, in particolare, il requisito dell’alterità soggettiva tra prestatore e fruitore del servizio, presupposto implicito dell’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 18, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, che impone l’addebito dell’imposta a titolo di rivalsa al cessionario o committente. Ne deriva che la parte soccombente, condannata alla rifusione delle spese in favore dell’avvocato autodifesosi, non deve corrispondere l’Iva sulla somma liquidata a tale titolo, e può ripetere quella eventualmente corrisposta. Il rapporto di soccombenza resta fiscalmente rilevante non come consumo di un servizio, ma come componente del reddito professionale del difensore.

Il Fatto

Un’avvocata conveniva in giudizio la professionista alle cui dipendenze assumeva di aver lavorato per un periodo compreso tra il marzo 2010 e il giugno 2012, con mansioni di segretaria, chiedendo il pagamento di differenze retributive, mensilità aggiuntive, indennità per ferie non godute e integrazione del trattamento di fine rapporto. La domanda veniva respinta in primo grado, per insufficiente dimostrazione del rapporto di subordinazione allegato.

La Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte, che si era difesa personalmente ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., liquidando l’importo al lordo anche dell’Iva. Contro questa statuizione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, dolendosi dell’erronea inclusione dell’imposta in un’operazione che assumeva estranea al suo campo di applicazione.

La Motivazione della Corte

La questione devoluta riguarda la riconducibilità o meno al campo di applicazione dell’Iva della difesa esercitata in proprio dall’avvocato, senza ministero di altro difensore, e la conseguente debenza dell’imposta sulle spese processuali liquidate a carico della parte soccombente.

Il Collegio muove dal quadro normativo del d.P.R. n. 633/1972, nel testo applicabile ratione temporis. Dalla disciplina si ricavano tre requisiti per l’imposizione: un requisito soggettivo, costituito dall’esercizio abituale di attività economica, arte o professione; un requisito oggettivo, consistente in una prestazione di servizi verso corrispettivo dipendente da contratto d’opera o altro titolo idoneo; un requisito territoriale, riferito al compimento dell’operazione in Italia. In difetto anche di uno solo di tali requisiti, l’operazione è esclusa dall’imposta e il professionista non deve addebitarla né versarla all’Erario.

L’attività dell’avvocato, per il possesso del titolo abilitativo, conserva natura professionale anche quando sia svolta per difesa personale. La peculiarità della fattispecie risiede nella coincidenza, in un unico soggetto, delle qualità di prestatore e di fruitore del servizio. Tale coincidenza non si attaglia alla previsione dell’art. 18, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, che presuppone l’alterità tra le parti e richiama, sul piano dell’operazione, la prestazione verso corrispettivo descritta dall’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 633/1972. La Corte richiama la propria giurisprudenza sulla necessaria sinallagmaticità delle prestazioni, ricordando le Sezioni Unite n. 5078 del 2016 e la Sez. V n. 5721 del 2018, secondo cui una prestazione è resa a titolo oneroso solo quando tra autore e destinatario intercorra un rapporto giuridico con scambio di prestazioni sinallagmatiche, in cui il compenso costituisca il controvalore effettivo del servizio.

L’alterità non può essere cercata al di fuori dell’operazione rilevante ai fini dell’imposta, nel rapporto processuale tra giudice, parte soccombente e parte vittoriosa. La rifusione materiale del compenso operata dalla soccombente non instaura alcun rapporto professionale oneroso con l’avvocato autodifesosi, estraneo al rapporto originario tra cliente e professionista: in tal senso è richiamato il parere dell’Agenzia delle Entrate reso sul n. 914-47/2016. La Corte valorizza inoltre la neutralità dell’imposta, che non può gravare sul prestatore ma solo sul consumatore finale: la controparte soccombente non ha ricevuto alcuna prestazione dall’avvocato che si è difeso personalmente, essendo obbligata al rimborso in applicazione del principio di soccombenza.

Il rapporto di soccombenza viene quindi recuperato sul piano della rilevanza fiscale in via diretta, quale componente del reddito del professionista, documentato dal rilascio di quietanza all’atto del ricevimento delle spese liquidate. La Corte richiama infine il precedente conforme della Sez. V n. 5950 del 2023, che ha escluso la debenza dell’imposta per l’attività del difensore di se medesimo, ravvisandovi altrimenti una ingiusta locupletazione. Il ricorso è pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con la dichiarazione di non dovutezza dell’Iva sulle spese del giudizio d’appello, compensandosi le spese per la complessità e la rilevanza nomofilattica della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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