Stabilizzazione non correlata all’abuso esclude il risarcimento del danno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31201 del 30.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’immissione in ruolo del lavoratore assunto in forza di contratti a termine illegittimamente reiterati nella pubblica amministrazione esclude il diritto al risarcimento del danno solo se la stabilizzazione è strettamente correlata alla successione dei contratti. L’efficacia sanante presuppone che l’assunzione a tempo indeterminato sia determinata causalmente dall’abuso, ponendosi in rapporto di diretta derivazione e non di mera agevolazione. Ove la immissione in ruolo consegua a un autonomo titolo di precedenza, previsto dalla legge per gli operai stagionali in ragione del numero di giornate lavorative, quel collegamento manca e il risarcimento del danno resta dovuto. L’onere di provare la connessione tra stabilizzazione e reiterazione grava sul datore di lavoro.
Il Fatto
Un lavoratore ha svolto attività alle dipendenze di un’agenzia regionale in forza di una serie di contratti a termine succedutisi dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2017. Il Tribunale ha accertato l’abusiva reiterazione e ha riconosciuto il risarcimento del danno, oltre alla ricostruzione della carriera con valorizzazione del servizio pregresso. La Corte d’appello ha respinto il gravame dell’agenzia, escludendo che l’assunzione a tempo indeterminato nel frattempo intervenuta valesse a neutralizzare il danno, perché non collegata a specifiche previsioni legislative di stabilizzazione.
L’agenzia ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo l’efficacia sanante della intervenuta stabilizzazione. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, della legge regionale n. 3 del 2010 e dell’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015. Il quesito è se l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore precario elida il diritto al risarcimento del danno da abuso del termine.
La Corte muove dalla giurisprudenza sul danno cd. comunitario, richiamando la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 5072 del 15 marzo 2016, resa in conformità alla direttiva 1999/70/CE, che ha affermato i criteri di liquidazione del danno in favore di chi abbia lavorato per la pubblica amministrazione in virtù di abusivo ricorso al termine, con una misura sufficientemente dissuasiva e un’agevolazione dell’onere probatorio.
Sulla specifica questione dell’asserita efficacia sanante, i giudici di merito hanno rilevato il mancato assolvimento dell’onere, da parte del datore, di individuare il procedimento che aveva consentito l’immissione in ruolo proprio in ragione dei pregressi contratti. È rimasto incontestato l’assunto del primo giudice, secondo cui l’agenzia aveva proceduto all’assunzione in ragione del numero di giornate effettuate nell’anno precedente e non già al fine di sanare l’abusiva reiterazione.
La Corte condivide questa lettura e la colloca nella linea evolutiva della propria giurisprudenza. L’efficacia sanante della immissione in ruolo dipende dalla connessione con la successione dei contratti a termine (Cass. Sez. L n. 27882 del 2023): la stabilizzazione deve porsi in rapporto di diretta derivazione causale, non di mera agevolazione. Occorre che sia stata determinata dall’abuso e costituisca l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato (Cass. Sez. L n. 14815 del 2021).
Nel caso concreto, l’immissione in ruolo è avvenuta in applicazione del diritto di precedenza di cui all’art. 5, comma 4-quinquies, d.lgs. n. 368/2001, introdotto dalla legge n. 247/2007, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 2, lett. b), legge regionale n. 3 del 2010 per gli operai stagionali forestali utilizzati per almeno centottantuno giornate lavorative. Si tratta di una previsione applicabile a prescindere da qualsivoglia abusiva reiterazione e, dunque, ad essa non ricollegabile. Il motivo è infondato e il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, distratte in favore dei difensori antistatari, e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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