Vittima del terrorismo: esclusione per atto autolesionistico episodico (Cass. civ. Sez. Lav. n. 5208/2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di atti di terrorismo, ai fini del riconoscimento dei benefici ex lege n. 302/1990 e n. 206/2004, richiede la compresenza di una condotta violenta organizzata, finalizzata a diffondere indiscriminato timore nella collettività (depersonalizzazione della vittima), e del collegamento con un programma criminoso che contempli l’uso sistematico della violenza per fini politici. Gli atti autolesionistici episodici, per quanto violenti, se avulsi da un programma terroristico organizzato e privi del fine di intimidire la collettività, non integrano gli estremi del “terrorismo” né dell’ “eversione”, con la conseguenza che il soggetto che interviene per impedirli non può essere riconosciuto vittima del terrorismo.
Il Fatto
Un Sovrintendente della Polizia di Stato, durante una manifestazione di protesta davanti all’Ambasciata di Francia, si è prodigato per fermare due manifestanti che, cosparsi di liquido infiammabile, si erano dati fuoco e si dirigevano verso l’ingresso dell’Ambasciata. Nell’intervento, il poliziotto ha riportato lesioni psicofisiche permanenti. L’evento è stato riconosciuto come causa di servizio, con attribuzione dello status di vittima del dovere, ma non quello di vittima del terrorismo, richiesto dai familiari per ottenere i benefici previsti dalla legge. Il Tribunale di Roma e la Corte d’Appello di Roma hanno respinto la domanda, ritenendo che l’azione dei manifestanti non fosse riconducibile ad atti di terrorismo o eversione. I familiari hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’interpretazione della Corte territoriale. Ha richiamato il proprio precedente orientamento (Cass. n. 15256/2014), secondo cui la definizione di “atto di terrorismo”, in assenza di una espressa definizione nelle leggi speciali, deve essere ricostruita facendo riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza penale e, in particolare, ai tratti caratterizzanti della condotta terroristica, successivamente codificati nell’art. 270sexies c.p., ma già consolidati nella giurisprudenza ante 2005. Ha precisato che, pur non essendo necessario il raggiungimento della soglia di gravità oggettiva di cui all’art. 270sexies c.p. (grave danno a un Paese), sono comunque richiesti due elementi indefettibili: il proposito di incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate e depersonalizzate, e il collegamento della condotta violenta con un vincolo associativo, anche rudimentale, esteso a un programma criminoso che contempli l’uso sistematico della violenza per fini politici.
La Corte ha quindi esaminato l’accertamento fattuale operato dalla Corte d’Appello, che aveva escluso la sussistenza di entrambi i requisiti. Quanto al primo, ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui l’autoimmolazione non era finalizzata a seminare paura indiscriminata nella collettività, ma si risolveva in un gesto di protesta autolesionistico. Quanto al secondo, ha confermato la mancanza di prova del collegamento tra i manifestanti e l’organizzazione (il Movimento del Popolo dell’Iran), la cui matrice terroristica era stata esclusa da pronunce del Tribunale dell’Unione Europea, e l’episodicità dell’azione, avulsa da un più ampio programma. La Corte ha infine escluso la riconducibilità dell’evento alla nozione di “eversione”, mancando il fine di sovvertire l’ordinamento costituzionale, e ha rilevato che l’azione non era nemmeno “ripetitiva” come richiesto dall’art. 1, comma 1, della l. n. 206/2004 per le azioni criminose ivi “ricomprese”. Il giudizio sulla sussistenza di tali elementi è riservato al giudice di merito, e la sua decisione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
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