Espropriazione sismica 1981: indennità ridotta e legittimazione del concessionario (Cass. civ. Sez. I n. 7416 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle espropriazioni per pubblica utilità funzionali agli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e 1981, l’indennità di espropriazione continua a essere determinata secondo il criterio riduttivo dell’art. 13 della legge n. 2892/1885, richiamato dall’art. 80 della legge n. 219/1981, e dunque in misura inferiore al valore venale del bene, in ragione della natura temporanea ed eccezionale di quegli interventi. In tema di concessione traslativa, l’attribuzione al concessionario dei poteri espropriativi e l’accollo degli obblighi indennitari e risarcitori devono trovare fondamento in una legge che espressamente li autorizzi: gli artt. 80, 81 e 84 della legge n. 219/1981 configurano il concessionario quale unico titolare passivo delle obbligazioni indennitarie e risarcitorie, con esclusione della legittimazione passiva del concedente. La sentenza che ometta di pronunciarsi su un motivo di appello incidentale potenzialmente decisivo è nulla ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un proprietario conveniva in giudizio il consorzio concessionario e l’ANAS per ottenere la rideterminazione delle indennità di espropriazione e occupazione relative a un terreno edificato, oggetto di procedimento ablativo per la realizzazione di un’opera stradale disposta con ordinanza commissariale adottata in applicazione degli artt. 80 ss. legge n. 219/1981.

La Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, sostituiva all’obbligo di pagamento diretto quello di deposito delle somme presso la Cassa DD.PP., confermando nel resto la legittimazione passiva e la responsabilità solidale del consorzio e dell’ANAS e la quantificazione delle indennità. Avverso tale sentenza proponevano ricorso il consorzio, con due motivi, e l’ANAS, in via incidentale, con sette motivi; il proprietario resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale è fondato. La Corte territoriale ha liquidato l’indennità di espropriazione secondo il valore venale pieno, accertato dal c.t.u., pur avendo aderito alle ragioni sulla vigenza del criterio riduttivo. Il principio è che, ai fini della determinazione dell’indennizzo per gli immobili espropriati nell’ambito dei citati interventi, continua ad applicarsi il criterio dell’art. 13 legge n. 2892/1885, siccome richiamato dall’art. 80 legge n. 219/1981, che conduce a un indennizzo inferiore al valore venale: la sua adozione si giustifica per la particolare natura, temporanea ed eccezionale, degli interventi, e la Corte cost. n. 348/2007 ammette che obiettivi legittimi di utilità pubblica possano giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato.

È parimenti fondato il secondo motivo. Il consorzio aveva dedotto, con motivo di appello incidentale, che tra il 1991 e il 1999 il proprietario aveva conservato la disponibilità e il godimento dei beni, sì che nessuna indennità di occupazione era dovuta. Su tale censura, potenzialmente decisiva, la Corte di merito non si è pronunciata: l’omissione di pronuncia determina la nullità della sentenza impugnata in parte qua, ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.

Quanto al ricorso incidentale dell’ANAS, la Corte ritiene il ricorso ritualmente notificato al controricorrente l’11 maggio 2018 a mezzo posta e tempestivo, nella sua dimensione “interna”, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis, essendo il ricorso principale notificato all’ANAS il 5 aprile 2018; anche a volerlo considerare tardivo, esso resta efficace ex art. 334 cod. proc. civ.

I primi tre motivi dell’ANAS, esaminati congiuntamente, sono fondati. In via generale, il ricorso allo strumento della concessione, con attribuzione al concessionario dei poteri espropriativi, non comporta indiscriminatamente l’esclusione di ogni responsabilità del concedente: occorre che l’attribuzione di quei poteri e l’accollo degli obblighi indennitari siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi. Gli artt. 80, 81 e 84 legge n. 219/1981 — segnatamente l’art. 81 — hanno autorizzato il ricorso alla concessione traslativa, sì che la fonte della responsabilità esclusiva del concessionario, sia per il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva sia per il pagamento delle indennità, va individuata in quelle norme. La sentenza impugnata è altresì priva di motivazione, avendo affermato la corresponsabilità dell’ANAS senza ricostruire l’iter logico né il contenuto della convenzione, incompatibile con le indicazioni normative secondo cui il consorzio è unico titolare passivo delle obbligazioni indennitarie e risarcitorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *