Motivazione apparente e vendita forzata: no aliud pro alio senza radicale diversità (Cass. civ. Sez. I n. 8876 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel trasferimento coattivo concorsuale non trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa dettata dagli artt. 1490-1496 cod. civ. per la vendita volontaria, poiché l’art. 2922 cod. civ. limita le garanzie dell’acquirente al solo caso in cui il bene sia radicalmente ed ontologicamente diverso da quello offerto. Il ricorso all’istituto dell’aliud pro alio è configurabile solo quando il cespite, per radicale diversità, oppure, in una prospettiva funzionale, risulti dopo il trasferimento definitivamente inidoneo all’assolvimento della propria destinazione d’uso. La motivazione apparente, che rende il provvedimento impugnabile per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., ricorre solo quando le argomentazioni esposte siano obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito, non quando la censura si traduca in una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti.

Il Fatto

La società ricorrente si era aggiudicata, nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica indetta dalla società in amministrazione straordinaria, una motonave per il corrispettivo di € 2.100.000. Deduceva di aver subito danni per i vizi del natante, in particolare per la minore capacità di carico e la portata di passeggeri inferiori rispetto ai parametri pubblicati nel bando, e insinuava tardivamente il proprio credito in prededuzione, quantificato in € 5.183.035,82.

Il credito veniva escluso dallo stato passivo e l’opposizione proposta dalla società acquirente era rigettata dal Tribunale. Avverso tale decreto la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, ai quali la procedura ha replicato con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i cinque motivi del ricorso principale, incentrati sulla dedotta motivazione apparente del provvedimento impugnato e sull’asserita omessa considerazione di fatti ritenuti decisivi. Il Collegio richiama la nozione consolidata secondo cui la motivazione è solo apparente quando, pur materialmente esistente, esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere il percorso logico seguito dal giudice, non consentendo alcun controllo sull’esattezza del ragionamento (Sezioni Unite n. 19881 del 2014).

Nel caso concreto la motivazione del Tribunale, esponendo in modo conciso le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, risulta idonea a consentire la ricostruzione dell’iter argomentativo. Le censure, pertanto, lungi dal denunciare un vizio di motivazione, si traducono in una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti storici.

La Corte rileva inoltre che, ove si volesse qualificare la doglianza come error in iudicando, vertente sull’erronea sussunzione della fattispecie nello schema della vendita di cosa affetta da vizi anziché in quello dell’alienazione aliud pro alio, i motivi non supererebbero comunque il vaglio di ammissibilità dell’art. 360-bis cod. proc. civ., avendo il provvedimento impugnato deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Secondo il costante orientamento richiamato, l’aliud pro alio è ravvisabile solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata, oppure quando questo, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo alla propria destinazione d’uso (Cass. n. 1669 del 2016, nonché Cass. n. 4085 del 2005, n. 29944 del 2011, n. 15057 del 2016, n. 12851 del 2018 e n. 10456 del 2020). Il natante, di minore capacità di carico ma idoneo alla navigazione e al trasporto passeggeri, non presentava tali caratteristiche di radicale diversità.

Gli ulteriori motivi, relativi all’omesso esame di fatti asseritamente decisivi, sono parimenti disattesi, in quanto le circostanze dedotte appaiono neutre rispetto al thema decidendum. Quanto al ricorso incidentale della procedura, la Corte ne dichiara l’inefficacia: l’impugnazione incidentale tardiva, proposta oltre i termini, è inefficace ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ.. Respinta, infine, la richiesta di risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ., per difetto di mala fede o colpa grave.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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