Inammissibile il ricorso privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. II n. 7436 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di contenuto-forma dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto dall’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire alla Corte di cassazione una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. Il ricorso deve pertanto indicare, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, le reciproche pretese delle parti, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, le eccezioni e le difese, lo svolgersi della vicenda processuale e il tenore della sentenza impugnata. È inammissibile il ricorso che, per la sua esposizione caotica e prolissa, renda inintelligibile la vicenda sottesa alla lite e costringa il giudice di legittimità ad attingere aliunde l’andamento del giudizio.
Il Fatto
Una condomina convenne in giudizio la vicina davanti al Tribunale di Savona, deducendo che una struttura tubolare in ferro e alcuni cavetti, fissati sui muri perimetrali condominiali, ledevano il proprio diritto di veduta sul fondo sottostante e violavano l’art. 1102 cod. civ., alterando la destinazione delle parti comuni e impedendo il pari uso agli altri condomini. Chiese la rimozione dell’opera e il risarcimento del danno. La convenuta resistette, eccependo la prescrizione e rivendicando per usucapione il diritto a mantenere il manufatto.
Il Tribunale accolse in parte la domanda, condannando la convenuta a rimuovere la copertura in canniccio, e rigettò la riconvenzionale. La Corte d’appello di Genova, in accoglimento dell’appello incidentale, dichiarò il diritto della convenuta al mantenimento della copertura, ravvisando un uso conforme all’art. 1102 cod. civ. Gli eredi dell’attrice originaria ricorsero per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria e dirimente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, sollevata in controricorso. Il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. impone che il ricorso consenta alla Corte di comprendere il significato e la portata delle censure senza dover ricorrere ad altre fonti.
Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo: è qualificato come caotico e prolisso e, nella sua estensione, non rende intelligibile la vicenda sottesa alla lite. Dà per scontata la conoscenza dei fatti di causa, delle posizioni delle parti e delle rationes decidendi dei gradi di merito, costringendo di fatto ad attingere aliunde l’andamento della vicenda.
La Corte richiama sul punto una consolidata linea interpretativa, citando Cass. nn. 31152/2023, 33012/2023, 15639/2022, 12227/2018, Sez. 3 n. 15478 del 08.07.2014, Sez. Un. n. 11308 del 22.05.2014, Sez. 1 n. 4403 del 28.02.2006 e, più di recente, Sez. 3 n. 1352 del 12.01.2024.
Le repliche contenute in memoria non superano il vizio riscontrato, perché si limitano a censurare come formalistiche le soluzioni avversate, senza indicare in quali passaggi del ricorso l’onere di esposizione sommaria sia stato assolto. È giudicato fuori luogo il richiamo alla giurisprudenza CEDU, poiché la decisione invocata ha riguardato una vicenda diversa, relativa a un ricorso dichiarato inammissibile per motivi privi della rubrica indicativa dei vizi lamentati.
In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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