Definizione agevolata dei ruoli ed estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 2689 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, unitamente al rispetto delle relative condizioni, determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di legittimità. Il ricorrente che deposita in cassazione la domanda di ammissione alla procedura e il pagamento dell’importo manifesta una inequivoca rinuncia al ricorso, alla quale consegue la pronuncia di estinzione. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, non trovando applicazione la regola generale dell’art. 391, comma 2, cod. proc. civ., perché la condanna del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato, stante la natura eccezionale dell’istituto.

Il Fatto

Una società contribuente impugna una cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza civile. La Commissione tributaria provinciale accoglie l’impugnazione rilevando l’inesistenza della notifica della cartella.

La Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma integrale della decisione di primo grado, accoglie gli appelli dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione. La società propone ricorso per cassazione articolato in tre complessi motivi. Nelle more del giudizio deposita memoria con cui chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e avendone pagato l’importo in unica soluzione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la richiesta di estinzione formulata con la memoria. Rileva che il contribuente ha prodotto la comunicazione dell’agente della riscossione recante la determinazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute e la documentazione del relativo pagamento in unica soluzione.

Il Collegio enuncia il principio secondo cui la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, accompagnata dal rispetto delle relative condizioni, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, richiamando l’art. 46 d.lgs. n. 546/1992 e i precedenti Cass. n. 31021 del 2018 e Cass. n. 29394 del 2017.

La Corte sottolinea che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi. Ne consegue che il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta una inequivoca rinuncia al ricorso, con conseguente dichiarazione di estinzione, come affermato nei precedenti Cass. n. 20967 del 2019, Cass. n. 11540 del 2019 e Cass. n. 24083 del 2018.

Quanto alle spese, il Collegio applica la regola dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992: esse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. Non trova applicazione la disciplina dell’art. 391, comma 2, cod. proc. civ., poiché la condanna del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, secondo gli indirizzi espressi da Cass. n. 7107 del 2019 e Cass. n. 10198 del 2018. Infine, la Corte esclude il versamento dell’ulteriore contributo unificato, la cui natura eccezionale e sanzionatoria impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione, richiamando Cass. n. 23175 del 2015.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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