Capitalizzazione della pensione integrativa estingue il diritto alla perequazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13962 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di capitalizzazione della pensione integrativa, presentata dal pensionato al Fondo pensione, determina l’effetto estintivo della prestazione pensionistica periodica e del connesso diritto alla perequazione automatica. Le domande giudiziali che, sulla base di un giudicato che riconosce il diritto alla perequazione, pretendano la corresponsione delle maggiori somme per un periodo successivo alla capitalizzazione sono pertanto infondate, non vertendosi su criteri di calcolo della somma capitalizzata ma sulla pretesa di erogazioni periodiche ormai estinte. Il diritto alle differenze maturate resta fermo, invece, per il periodo anteriore alla richiesta di capitalizzazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudicato che aveva riconosciuto a un gruppo di pensionati il diritto alla perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo aziendale. Dopo l’esternalizzazione del servizio mediante l’istituzione di un Fondo pensione complementare, dotato di propria soggettività giuridica, la pensione integrativa era stata erogata in forma di capitalizzazione a tutti i pensionati, in base all’art. 47 dello Statuto del Fondo.

I pensionati e i loro aventi causa hanno agito in giudizio per ottenere la condanna della banca e del Fondo al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico maturate per il periodo dal luglio 2008 al giugno 2013, assumendo che la capitalizzazione non era stata accompagnata da alcuna rinuncia espressa al diritto oggetto del giudicato. La Corte d’appello ha accolto la domanda, confermando la pronuncia di primo grado. La banca e il Fondo hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente tre motivi, tra loro strettamente correlati, con i quali i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1197, 1292, 1230, 1300, 1304 e 1362 c.c., sostenendo che l’adesione alla capitalizzazione avesse prodotto l’estinzione del credito alla prestazione periodica perequativa, per effetto di novazione, ovvero che la banca avesse profittato della transazione conclusa dai pensionati con il Fondo.

La Corte richiama anzitutto il quadro normativo della c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi. La legge n. 218 del 1990 delegò il Governo a disciplinare il trattamento previdenziale dei dipendenti degli enti pubblici creditizi; la delega fu esercitata con il d. lgs. n. 357 del 1990, che soppresse i regimi pensionistici esclusivi o esonerativi e ricondusse i dipendenti nell’assicurazione generale obbligatoria, trasformando i Fondi o Casse in Fondi Integrativi, con il compito di garantire il trattamento di maggior favore già goduto.

I giudici di legittimità danno continuità a un indirizzo già espresso in precedenti ordinanze della stessa Corte, nelle quali si è chiarito che la capitalizzazione della pensione integrativa non solleva dubbi di qualificazione della domanda o di determinazione del suo oggetto: le originarie pretese si attestano sulla richiesta di condanna all’erogazione di una somma mensile per un arco temporale che va oltre la data di capitalizzazione.

Nel caso concreto, i pensionati hanno agito per ottenere la condanna a corrispondere gli importi dovuti, per il periodo dal luglio 2008 al giugno 2013, per mancato adeguamento dei trattamenti integrativi. La Corte rileva che tali domande non riguardano i criteri di calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione, ma pretendono la corresponsione delle maggiori somme come se la capitalizzazione non vi fosse stata. Poiché la richiesta di capitalizzazione ha determinato l’effetto estintivo della prestazione periodica, la pretesa, per il periodo controverso, non è fondata.

Un discorso parzialmente diverso vale per uno dei pensionati, che ha esercitato la richiesta di capitalizzazione in data successiva al periodo oggetto di causa. Per costui il diritto alle differenze maturate spetta limitatamente al periodo anteriore alla richiesta di capitalizzazione, mentre per il prosieguo egli è soggetto agli effetti estintivi della stessa, potendo vedere incluso nella somma posta alla sua base il maggior importo risultante dal giudicato.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per gli accertamenti necessari e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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