Ricorso in cassazione inammissibile per tecnica redazionale inidonea (Cass. civ. Sez. III n. 7537 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a parafrasare la sentenza impugnata, sostituendo alla sua esposizione il commento che ne fa la parte, viola l’art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. ed è inammissibile. Il giudizio di legittimità è impostato su filtri formali collegati alla tecnica redazionale: il giudice, alla lettura globale dell’atto, deve comprendere l’oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa. Non è consentito al collegio interpretare, completare o rendere intelligibili le difese della parte, perché una simile attività integrativa violerebbe il principio della parità delle armi. L’apprezzamento della fonte di prova, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente, alla guida del proprio motoveicolo su una strada urbana, cadeva dopo che la ruota anteriore finiva in una buca posta in prossimità del margine del marciapiede, riportando lesioni personali. Agiva dunque per il risarcimento del danno nei confronti del Comune, della società esecutrice dei lavori e della compagnia assicuratrice.

Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di prova del nesso causale, riconducendo la caduta alla condotta colposa della danneggiata. La Corte d’appello confermava, valorizzando le contraddizioni nella ricostruzione della dinamica e il difetto di prudenza dell’attrice, che avrebbe potuto evitare agevolmente la buca. Proponeva allora ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di ammissibilità del ricorso, risultato sottoscritto anche da un difensore non iscritto all’albo dei cassazionisti. Il collegio osserva che l’atto resta comunque ammissibile, perché sottoscritto anche dall’altro difensore munito del necessario titolo, con separata comunicazione al Consiglio dell’Ordine.

Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Manca la sommaria esposizione della sentenza impugnata nei suoi punti essenziali: il ricorso opera una sorta di parafrasi in cui è riportato non il contenuto della decisione, ma il commento che ne fa la ricorrente, inidoneo a farne comprendere il reale contenuto. La tecnica redazionale è giudicata insufficiente, priva della cifra espositiva minima richiesta al ricorso per cassazione.

Il giudizio di legittimità, osserva la Corte, esige che il giudice, alla lettura globale dell’atto, sia in grado di comprendere l’oggetto della controversia e le censure, senza sostituirsi alla parte per interpretarle o completarle. Un simile apporto non sarebbe interpretativo ma di integrazione creativa, precluso al collegio perché lesivo del principio della parità delle armi. Il carente sviluppo argomentativo comporta quindi l’inammissibilità, non potendo le doglianze essere ricostruite attingendo alla sentenza.

Anche l’esame individuale dei motivi conferma la conclusione. Il primo, sull’istruttoria chiusa anzitempo, non consente di comprendere il contenuto della doglianza: solo dalla lettura della sentenza si apprende che era presente un solo teste e che il giudice non rinviò. Il secondo, sull’omesso esame del rapporto della polizia stradale, è formulato in modo equivoco e non indica la collocazione del documento né ne riporta i passaggi salienti, rendendo impossibile il vaglio di fondatezza. Il terzo non denuncia una violazione di legge, ma si duole dell’apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e con l’obbligo, per la ricorrente soccombente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *