Fattura dell’appaltatore non prova il credito in opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. II n. 7536 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fattura emessa dall’appaltatore, se è utilizzabile come prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, non costituisce idonea prova dell’ammontare del credito nell’ordinario giudizio di cognizione che si apre con l’opposizione, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte. Né prova il credito il resoconto dei lavori con allegato conteggio redatto dall’appaltatore, salvo che risulti portato a conoscenza del committente e da questi accettato senza riserve. In caso di mancata determinazione convenzionale del prezzo dell’appalto, l’art. 1657 cod. civ. consente di ricorrere alle tariffe esistenti, intendendosi per tali anche il prezzario regionale per i lavori pubblici, purché vi sia corrispondenza tra opere eseguite e voci e il suo uso sia solo indicativo. Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa si determina sulla somma attribuita alla parte vincitrice, non su quella domandata.

Il Fatto

Un appaltatore ottiene, nei confronti del committente, un decreto ingiuntivo per il saldo dei lavori edili eseguiti su un fabbricato di proprietà di quest’ultimo. Il committente propone opposizione. Il Tribunale revoca il decreto e condanna il committente al pagamento di una somma nettamente inferiore.

L’appaltatore impugna la decisione. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 1053 del 24.5.2018, conferma il capo relativo al credito e accoglie invece il gravame sulla misura degli interessi. Propone ricorso per cassazione l’appaltatore con quattro motivi; il committente resiste con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la mancata prova dell’accordo sul corrispettivo e il mancato riconoscimento della non contestazione. La Corte lo dichiara inammissibile: le censure investono in realtà la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, e non sono proponibili in sede di legittimità per ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Quanto al principio di non contestazione, il ricorrente non ha allegato gli elementi da cui desumerla, mentre dalla sentenza impugnata risulta che il credito era stato contestato nel suo complesso, nell’an e nel quantum. La deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi è invece preclusa dall’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., che nel caso di doppia conforme esclude la proponibilità del motivo di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

Il secondo motivo contesta l’applicazione dell’art. 1657 cod. civ. e l’uso del prezzario regionale. La Corte lo ritiene infondato. Richiama il proprio orientamento — Cass. n. 19944 del 2023, Cass. n. 33575 del 2021, Cass. n. 26517 del 2018, Cass. n. 10860 del 2007 — secondo cui fattura e conteggio dei lavori, in quanto documenti formati dalla parte, non provano l’accordo sul prezzo né l’ammontare del credito.

Quanto alle tariffe esistenti, la Corte chiarisce che con tale espressione si intendono anche le tabelle predisposte da organi pubblici o privati prive di carattere autoritativo: vi rientra quindi il prezzario regionale dei lavori pubblici, se corrispondente alle voci dei lavori eseguiti e usato in forma non rigida ma indicativa (Cass. n. 17386 del 2004). Rilievo assorbente: il ricorrente non indica prezzari alternativi né usi, e la Corte di merito ha espresso autonoma valutazione di congruità del prezzo.

Il terzo motivo, sulla decorrenza degli interessi moratori e sul maggior danno, è in parte inammissibile e in parte infondato: la mancata riproduzione in ricorso della lettera di messa in mora impedisce di qualificarla come atto formale, e il maggior danno è stato respinto per difetto di prova.

Il quarto motivo è infondato: ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il valore della causa per le spese si determina sulla somma attribuita alla parte vincitrice e non su quella domandata (Cass. n. 3903 del 2016). L’unico motivo del ricorso incidentale è manifestamente infondato: la violazione in materia di spese è configurabile, secondo Cass. n. 8421 del 2017, Cass. n. 15317 del 2013 e Cass. n. 5386 del 2003, solo se si condanni la parte totalmente vittoriosa. Entrambi i ricorsi sono respinti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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