Inammissibili i motivi di ricorso generici e volti al riesame del fatto (Cass. civ. Sez. I n. 12232 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso con cui si denunci un vizio derivante dalla pretesa violazione di norme processuali senza prospettare le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. La denuncia di vizi processuali non tutela, infatti, l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria. Parimenti inammissibile è il motivo che, contestando la titolarità del credito azionato con il ricorso ex art. 6 l.fall., solleciti un riesame delle valutazioni di fatto operate dal giudice di merito. Nel giudizio di legittimità è preclusa la revisione degli accertamenti di fatto, poiché la parte non può proporre una propria diversa interpretazione delle risultanze processuali.
Il Fatto
La società creditrice, procuratrice-mandataria di una società di gestione crediti, chiedeva al Tribunale di Urbino il fallimento della società in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese. Il Tribunale dichiarava il fallimento. Il socio unico della società fallita proponeva reclamo, chiedendo la revoca della dichiarazione.
La Corte d’Appello rigettava il reclamo, rilevando la legittimazione attiva della creditrice e l’idoneità probatoria della documentazione prodotta. Il socio ricorreva allora per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione del contraddittorio: il ricorrente assumeva che la Corte d’Appello avesse omesso di decidere sulla richiesta di differimento dell’udienza, precludendo così la replica alle difese avverse. La Corte dichiara il motivo inammissibile per genericità. Al ricorrente si imputa di non avere chiarito quali deduzioni o produzioni gli sarebbero state precluse.
Il principio è netto: la denuncia di vizi processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa. È perciò inammissibile l’impugnazione che lamenti un mero vizio del processo senza prospettare la lesione effettiva. La Corte richiama sul punto Cass. (ord.) n. 26419 del 2020 e Cass. n. 26831 del 2014.
Il secondo motivo contestava la legittimazione attiva della creditrice, deducendo l’assenza di prova certa della cessione del credito. La Corte reputa la censura inammissibile perché investe un profilo “di fatto”. La questione della titolarità del rapporto controverso attiene al merito della lite, come chiarito da Cass. n. 23657 del 2015 e dalle Sezioni Unite n. 2951 del 2016. Il ricorrente sollecita così un riesame della valutazione che i giudici di merito hanno già compiuto sull’idoneità della documentazione.
Il terzo motivo censurava la violazione dei parametri dimensionali per la dichiarazione di fallimento, ma è parimenti inammissibile perché privo della necessaria specificità: mancava l’individuazione dei parametri non soddisfatti e delle ragioni dell’erroneità della valutazione. Il quarto motivo, infine, non attinge la vera ratio decidendi: la Corte d’Appello aveva fondato la decisione sul giudicato formatosi sull’ordinanza che aveva condannato la società al pagamento e alla restituzione dell’immobile. Il ricorrente non contesta quel passaggio, limitandosi a censure “di merito” inammissibili in sede di legittimità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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