Imposta unica scommesse dovuta dal bookmaker estero privo di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 7540 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker estero, privo di concessione, che raccoglie scommesse sul territorio italiano è soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse, in solido con il centro di trasmissione dati che opera come suo intermediario. La solidarietà è paritetica e non dipendente: le posizioni del bookmaker e del ricevitore concorrono entrambe, sia pure su piani diversi, alla realizzazione del presupposto impositivo. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 ha inciso, per le annualità anteriori al 2011, sulla sola responsabilità delle ricevitorie, non su quella del bookmaker. Il presupposto territoriale dell’imposta si radica nel luogo di svolgimento del servizio di gioco, non nel luogo di conclusione del contratto.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha notificato a una società di scommesse con sede a Malta, operante in Italia senza concessione, alcuni avvisi di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa all’annualità 2010. La pretesa era fondata sulla qualità di obbligata solidale con i titolari dei centri di trasmissione dati stabiliti in Italia.
La società, insieme alla controllante, ha impugnato gli atti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Parma, che li ha accolti limitatamente alle sanzioni. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, riuniti gli appelli, li ha rigettati. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018: il collegio può escludere la pubblica udienza quando i principi da applicare sono consolidati. Il tema, del resto, non è nuovo e risulta già esaminato dalla Consulta e dalla Corte di Giustizia.
Quanto al rinvio pregiudiziale, la Corte ha rilevato che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata e che gli obiettivi di tutela dei consumatori e di prevenzione delle infiltrazioni criminali giustificano restrizioni alla libera prestazione di servizi. La Corte di Giustizia, nella causa C-788/18, ha escluso discriminazioni tra bookmakers nazionali ed esteri, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano. Ad analoghe conclusioni è giunta la Corte costituzionale n. 27 del 2018, che ha anzi ravvisato nella tesi delle ricorrenti una discriminazione al contrario.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche in assenza di concessione e che il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione solo nella parte in cui assoggetta all’imposta, per le annualità anteriori al 2011, le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Per il periodo antecedente, quindi, non rispondono le ricevitorie, ma soltanto i bookmakers.
La Corte ha poi respinto la tesi secondo cui la solidarietà del bookmaker sarebbe dipendente e caducata dal venir meno della responsabilità della ricevitoria. Entrambi i soggetti partecipano all’organizzazione e all’esercizio delle scommesse, e la pronuncia di incostituzionalità non ha fatto venir meno la responsabilità del bookmaker. La Corte ha inoltre escluso la violazione del legittimo affidamento, poiché il bookmaker estero, anche privo di concessione, era già soggetto passivo prima della norma interpretativa. Infine, ha ritenuto infondata la censura sul cumulo con l’IVA, richiamando l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE e la giurisprudenza unionale sul punto.
Nota della Redazione
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