Il termine di costituzione del ricorrente decorre dalla scadenza dei novanta giorni della mediazione tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 8891 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mediazione tributaria obbligatoria, ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 156 del 2015, il ricorso introduttivo non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla sua notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorre non già dalla data di notifica del ricorso, bensì dalla scadenza del suddetto termine di novanta giorni. È pertanto tempestiva la costituzione in giudizio effettuata dal ricorrente nel rispetto del termine così calcolato, ancorché successiva ai sessanta giorni dalla notifica del ricorso. La configurazione formale della rubrica del motivo di ricorso per cassazione non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è l’esposizione delle ragioni di diritto dell’impugnazione a qualificare il contenuto della censura.
Il Fatto
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per l’anno d’imposta 2013, nei confronti di un’associazione culturale. Il ricorso di primo grado, proposto dal presidente dell’associazione, era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, adita in appello, respingeva il gravame, ritenendo condivisibile la valutazione del primo giudice e aggiungendo che il ricorso originario del contribuente era anche tardivo, in quanto depositato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui il contribuente deduceva la violazione dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorrente sosteneva che la Commissione di appello, pronunciandosi d’ufficio, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario senza considerare che, dopo la notifica del ricorso, avvenuta in data 29 novembre 2018, egli avrebbe dovuto attendere il decorso di novanta giorni per consentire la conclusione della procedura di mediazione, obbligatoria nella specie, prima di costituirsi in giudizio, come di fatto avvenuto in data 5 marzo 2019.
La Suprema Corte ha preliminarmente ritenuto il motivo ammissibile, rilevando che la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, essendo l’esposizione delle ragioni di diritto a qualificare il contenuto della censura, come già affermato da Cass. n. 31980 del 2025.
Nel merito, la Corte ha accolto il motivo, rilevando l’errore in cui era incorsa la CTR. L’art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevedeva che il ricorso non fosse procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, e che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi del comma 3, decorresse dalla scadenza di tale termine.
Pertanto, il ricorrente, avendo notificato il ricorso il 29 novembre 2018, aveva correttamente provveduto alla costituzione in giudizio in data 5 marzo 2019, ovvero nel rispetto del termine di cui al comma 3 dell’art. 17-bis. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con assorbimento degli altri motivi di ricorso, e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare le questioni relative al difetto di legittimazione attiva e alle ulteriori censure, non esaminate dai giudici di merito.
Nota della Redazione
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