Notifica cartella: avviso non sottoscritto dall’agente postale è inesistente (Cass. civ. Sez. V n. 7586 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare la consegna, la data e l’identità del consegnatario. La mancanza della sottoscrizione dell’agente postale su tale avviso rende la notificazione inesistente e non semplice nulla, perché la sottoscrizione è l’unico elemento capace di riferire l’atto al soggetto qualificato che lo ha eseguito. Il vizio non è sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. quando non risulta che il plico sia giunto nella sfera di conoscenza del destinatario. Nel processo tributario, inoltre, la comunicazione dell’avviso di trattazione è attività d’ufficio: l’omessa comunicazione del mutamento del domicilio elettivo presso il difensore esonera la segreteria da ulteriori ricerche.

Il Fatto

La società contribuente è stata raggiunta da una intimazione di pagamento, impugnata davanti al giudice di prossimità insieme alla presupposta cartella di pagamento, riferita agli anni d’imposta 2000 e 2001 e mai ricevuta. Nel giudizio di primo grado l’agente della riscossione non ha prodotto la cartella, limitandosi a depositare copia di una ricevuta di ritorno postale priva di sottoscrizione dell’agente postale. Nessuno è comparso per la ricorrente, il cui difensore non aveva ricevuto l’avviso di pubblica udienza dopo aver trasferito lo studio.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e riconoscendo la legittimità della notifica. La Commissione tributaria regionale ha confermato, ritenendo onere del procuratore comunicare la variazione di domicilio e valido l’avviso di ricevimento per la presenza del bollo, del timbro datario e della matricola dell’agente postale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 16, 17 e 31 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 24 e 111 Cost., perché la CTR avrebbe addossato al difensore l’onere di comunicare la variazione del domicilio. La Corte rigetta: nel processo tributario la comunicazione dell’avviso di trattazione non è una notificazione di parte, ma una funzione espletata dall’ufficio pubblico della Commissione.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che l’omessa comunicazione del mutamento di indirizzo, anche se riferito al domicilio elettivo presso lo studio del difensore, esonera la segreteria da ulteriori ricerche e rende corretta la comunicazione mediante deposito. La disciplina speciale del d.lgs. n. 546/1992 preclude la trasposizione automatica dei principi del processo civile. La CTR ha quindi distinto correttamente tra comunicazioni di cancelleria e notificazioni di parte.

Il secondo motivo riguarda la mancanza della sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento. La Corte lo accoglie: la sottoscrizione è l’unico elemento idoneo a riferire la paternità dell’atto all’agente postale, sicché la sua assenza rende la notificazione inesistente e non nulla. Non è possibile attribuire l’atto a un soggetto qualificato sulla base della sola matricola.

La Corte aggiunge che, anche qualificando il vizio come nullità, questa non sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo: è incontroverso che la cartella non fu impugnata nei termini e non può affermarsi che il plico sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario. Il terzo motivo, relativo alla sufficienza della sola copia dell’avviso di ricevimento in luogo della cartella, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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