Revocazione per errore di fatto sullo sgravio parziale in autotutela (Cass. civ. Sez. V n. 17848 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamato nel processo tributario dall’art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, è affetta da errore di fatto la pronuncia che, in modo evidente e immediatamente rilevabile, si fondi su una svista percettiva di carattere decisivo sull’intero oggetto del contendere. Integra tale errore la decisione che qualifichi come totale il provvedimento di sgravio in autotutela che, in realtà, è parziale, essendo limitato ad alcuni dei rilievi impositivi. Il verbale di udienza che non riporta alcuna dichiarazione virgolettata della parte va letto alla luce dell’istanza di cessazione parziale della materia del contendere, con la conseguenza che la pronuncia fondata sulla qualificazione opposta è cassata con rinvio.

Il Fatto

Il contribuente non presentava il Modello Unico per l’anno d’imposta 2005. L’Agenzia delle entrate, espletate indagini finanziarie ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, emetteva avviso di accertamento con cui determinava, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, reddito di lavoro autonomo e, ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, operazioni imponibili ai fini IVA.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso. In appello, nelle more, l’Ufficio riesaminava in autotutela la pretesa a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600/1973 pronunciata con la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, chiedendo la cessazione parziale della materia del contendere. La Commissione tributaria regionale dichiarava la cessazione totale. Il ricorso per revocazione proposto dall’Ufficio veniva dichiarato non fondato, donde i due ricorsi per cassazione, riuniti.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone preliminarmente la riunione dei fascicoli ai sensi dell’art. 274 c.p.c., rilevando che l’istituto è applicabile anche in sede di legittimità, in ossequio al precetto della ragionevole durata del processo e al ruolo nomofilattico della Cassazione, richiamando Cass., Sez. I, 31 ottobre 2011, n. 22631.

Il thema decidendum concerne anzitutto il ricorso avverso la pronuncia resa sulla revocazione. Il motivo accolto denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Commissione ritenuto che la dichiarazione verbalizzata in udienza dal difensore dell’Agenzia provasse la natura totale dello sgravio.

La Corte enuncia la regola secondo cui, in tema di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è viziata da errore di fatto la pronuncia che, in modo evidente e immediatamente rilevabile, si fondi su una svista percettiva decisiva sull’intero oggetto del contendere, richiamando Cass., Sez. V, 28 marzo 2018, n. 7617.

Nel caso concreto, il verbale di udienza non contiene alcuna dichiarazione virgolettata della parte e va letto necessariamente alla luce dell’istanza di cessazione parziale della materia del contendere, depositata a seguito del provvedimento di annullamento parziale dell’avviso di accertamento, limitatamente alla ripresa dei prelevamenti. Si era dunque in presenza di uno sgravio parziale e non totale, avendo l’Ufficio chiesto la conferma della pretesa residuale e la condanna alle spese.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo e i motivi del ricorso riunito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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