Valore doganale e certificato origine: irrilevante vizio formale fattura (Cass. civ. Sez. V n. 5592 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dazi antidumping, ai fini del riconoscimento dell’aliquota agevolata prevista dal Reg. di Esecuzione (UE) n. 917/2011 l’accertamento dell’origine della merce va compiuto nel merito, valorizzando il certificato di origine emesso dalle autorità del Paese di esportazione, e non può essere escluso dalla sola carenza formale della fattura di vendita. Il certificato di origine non ha valore di prova legale assoluta della effettiva provenienza del prodotto e non preclude i controlli a posteriori, spettando all’importatore la prova della buona fede. Il giudice tributario, infine, non è vincolato dall’esito del giudizio penale, perché l’art. 7, comma 4, d. Lgs. n. 546 del 1992 gli impone una valutazione autonoma della prova.
Il Fatto
La società importatrice presentava la dichiarazione doganale di merce ceramica proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese, indicando il valore e l’origine utili per la riduzione del dazio antidumping. A seguito di un controllo documentale e di una procedura di Mutua Assistenza Amministrativa con l’organismo collaterale cinese, l’Agenzia acquisiva la bolletta di esportazione e copia della fattura di vendita, recanti un valore differente, e contestava l’autenticità del documento esibito in dogana.
L’Agenzia notificava quindi l’avviso di rettifica e l’atto di irrogazione della sanzione. La società impugnava gli atti davanti alla giustizia tributaria. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in appello, confermava la decisione, escludendo che il documento prodotto fosse falso e ritenendo la carenza formale non idonea a inficiare la validità della dichiarazione. L’Agenzia ricorreva allora in cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, con il quale l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 1, comma 3, del Reg. di Esecuzione (UE) n. 917/2011, sostenendo che la riduzione del dazio spetti solo in presenza di una fattura munita dei requisiti dell’allegato n. 2 del regolamento e, in particolare, della sottoscrizione, nel caso mancante.
La Corte ritiene il profilo infondato. Il giudice di appello aveva accertato in fatto che gli importi della dichiarazione di esportazione erano comprensivi di IVA cinese e che, scorporata l’imposta, il valore risultava sostanzialmente coincidente con quello della fattura in possesso dell’importatore e con il prezzo pagato. Su questa base il Collegio di secondo grado ha verificato la sostanza della fattispecie, non limitandosi agli elementi formali.
Il certificato di origine cinese, che indicava quale produttore un’impresa espressamente contemplata dal Regolamento (UE) n. 917/2011, è stato ritenuto prova sufficiente della fabbricazione da parte di uno dei produttori agevolati. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il certificato di origine, pur se inizialmente ritenuto veritiero dall’autorità doganale, non preclude i controlli a posteriori; esso è titolo di legittimazione per fruire del regime preferenziale, ma non ha efficacia di prova legale assoluta, essendo l’importatore tenuto a provare anche la propria buona fede.
Ne deriva che, nel ritenere determinanti le indicazioni del certificato di origine a prescindere dall’irregolarità formale contestata nella fattura, la Corte di giustizia tributaria ha correttamente applicato i principi di diritto della Cassazione.
Quanto al secondo profilo, l’Agenzia lamenta che il giudice d’appello abbia fondato la decisione sulla sentenza penale emessa dal Tribunale nei confronti del legale rappresentante della società. Anche tale doglianza è infondata: la pronuncia impugnata ha valutato autonomamente il provvedimento penale, senza attribuirgli automatica autorità di cosa giudicata, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano i medesimi posti a fondamento dell’accertamento tributario, stante i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, comma 4, d. Lgs. n. 546 del 1992. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese processuali.
Nota della Redazione
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