IRAP e doppia conforme: onere del contribuente e limiti del vizio di omesso esame (Cass. civ. Sez. 5 n. 14967 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per omesso versamento dell’imposta indicata nella dichiarazione, il contribuente che ritratti la propria dichiarazione è onerato di provare il fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria, quale l’asserita mancanza del presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini Irap. L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il quale postula la deduzione di un preciso fatto storico, decisivo e indicato nei suoi esatti termini. In presenza di una doppia conforme di merito, la parte ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che sono tra loro diverse, a pena di inammissibilità del motivo. La censura di motivazione apparente richiede la sussistenza di anomalie quali la mancanza assoluta o il contrasto irriducibile della motivazione, non potendo risolversi in una rivalutazione del merito.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento emessa, ai fini Irpef, Irap e Iva, a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi relative ad alcune annualità. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo non provata l’esenzione Irap per assenza di autonoma organizzazione, sulla base di mere dichiarazioni difensive della parte. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e la motivazione apparente in relazione al difetto di motivazione della cartella.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a denunciare l’omesso esame di fatti controversi. Ha ricordato che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio. Nel caso di specie, la censura mirava a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, già apprezzato dal giudice di merito come insufficiente a comprovare la natura dell’attività. La Corte ha ribadito che, in tema di Irap, spetta al contribuente che ritratti la propria dichiarazione provare l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, determinandosi altrimenti un’irrazionale disparità di trattamento rispetto a chi chiede il rimborso di un’imposta non dovuta. Ha inoltre rilevato che l’apprezzamento circa la sussistenza della non contestazione è riservato al giudice di merito e che il motivo era comunque inammissibile per la presenza di una doppia conforme, non avendo la parte indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d’appello, dimostrandone la diversità.
In riferimento al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di autosufficienza, in quanto la parte non aveva riportato nel ricorso per cassazione il contenuto delle censure formulate con l’atto di appello. Ha precisato che la deduzione di un error in procedendo per omessa pronuncia non esonera il ricorrente dall’onere di indicare compiutamente i fatti processuali, non essendo il giudice di legittimità legittimato a procedere a ricerche autonome.
Quanto al terzo motivo, relativo alla motivazione apparente, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha chiarito che l’anomalia motivazionale rilevante in cassazione ricorre solo in ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa. Nel caso di specie, la valutazione della Commissione tributaria regionale circa la sufficienza della motivazione della cartella, seppure stringata, è esistente e si sottrae al sindacato di legittimità.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese processuali e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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