Indagine su impresa cartiera e autonoma rilevanza dell’accertamento per sovrafatturazione (Cass. civ. Sez. V n. 7588 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, quando la verifica nei confronti del contribuente trae origine da indagini svolte nei confronti di un’impresa terza inserita in un sistema di imprese cartiere, l’obbligo di allegazione per relationem dei verbali di verifica non riguarda gli atti che costituiscono mero spunto di indagine e non assolvono a finalità integrativa della motivazione dell’atto impositivo. Il discrimine tra accertamento analitico extracontabile e accertamento induttivo risiede nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati contabili, con la conseguenza che l’eventuale errore qualificatorio del giudice di merito non rileva di per sé come violazione di legge, ma refluisce in un error in procedendo o in un vizio di motivazione. A fronte della prova anche indiziaria del carattere fittizio delle operazioni fatturate, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare la fonte legittima del costo dedotto.

Il Fatto

Una società contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro l’avviso di accertamento relativo all’anno 2008 ai fini Ires, Irap e Iva. L’accertamento era scaturito da un’indagine della Guardia di Finanza nei confronti di una diversa società, ritenuta parte di un sodalizio criminoso costituito da un sistema di imprese cartiere utilizzate per l’emissione e la ricezione di fatture per operazioni inesistenti.

Da tale indagine era emerso che la contribuente aveva ricevuto fatture contabilizzate per la costruzione di un opificio industriale, e che una scrittura privata attestava una rinuncia al credito da parte della società costruttrice, senza motivo, per un importo rilevante. Gli Uffici, ritenuta inattendibile la contabilità, avevano ricostruito maggiori utili e maggiore Iva con metodo induttivo puro. La questione giunge in Cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta la ritualità della notifica dell’atto impositivo, deducendo che si era trattato di notifica a mezzo intermediario, senza sottoscrizione della relata, e non di notifica diretta. La Corte lo dichiara inammissibile, qualificando la doglianza come di tipo revocatorio, volta a dimostrare un errore di fatto emergente dagli atti ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non deducibile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.

Il secondo e il terzo motivo ruotano attorno alla qualificazione dell’accertamento e all’obbligo di allegazione del verbale della verificata terza. Sul discrimine tra accertamento analitico extracontabile e accertamento induttivo, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. V n. 6861 del 2019; Sez. V n. 30985 del 2021) e ribadisce che l’errore qualificatorio del giudice di merito, sul tipo di accertamento, non rileva di per sé come violazione di legge, refluendo in un vizio processuale o probatorio.

Quanto all’obbligo di motivazione per relationem, la Corte richiama il pacifico orientamento secondo cui l’allegazione è dovuta solo per gli atti che assolvono a finalità integrativa del provvedimento. Nella specie, la provenienza dell’indagine da una verificata terza non assume valore integrativo, perché l’atto impositivo per il 2008 si fonda su una specifica verifica diretta e sul rinvenimento della scrittura privata di rinuncia al credito.

Quanto al quarto motivo, sulla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la Corte conferma che l’onere della prova contraria non è stato assolto. La giustificazione addotta dalla contribuente per lo stralcio del debito, riferita a presunti vizi nella costruzione, non è risultata dimostrata, e la regolarità formale delle scritture non è sufficiente a fondare la detrazione del costo. In conclusione il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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