Difetto sopravvenuto di interesse: ricorso inammissibile e no doppio contributo (Cass. civ. Sez. V n. 14661 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore, non integra la cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e rassegnino conclusioni conformi in tal senso. Essa va equiparata alla rinuncia di cui all’art. 390 cod. proc. civ. e, in mancanza dei requisiti del terzo comma di tale disposizione, determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, perché l’interesse deve sussistere non solo al momento dell’impugnazione ma anche fino alla decisione. La inammissibilità così dichiarata non giustifica la condanna al doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, misura di natura eccezionale e sanzionatoria, insuscettibile di estensione analogica ai casi non tipici.

Il Fatto

Una società contribuente era destinataria di un avviso di accertamento che, all’esito del contraddittorio, aveva determinato maggiori ricavi sulla base degli studi di settore per l’anno d’imposta 2004, con liquidazione di maggiori imposte dirette e indirette, interessi e sanzioni. Il ricorso proposto dalla società era stato respinto in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale e, in appello, dalla Commissione Tributaria Regionale, con motivazione incentrata sulla genericità delle contestazioni e sul difetto di allegazioni idonee a scostare l’attività dal modello parametrico.

Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, resistito dall’Agenzia delle entrate con controricorso. Nelle more, con memoria telematica, il difensore dichiarava che la società aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e che le rate scadute erano state pagate, rinunciando conseguentemente al ricorso. La questione approda in Cassazione su questo sopravvenuto assetto degli interessi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la qualificazione giuridica della memoria difensiva. L’istanza non presenta i caratteri tipici della rinuncia e non risulta notificata alla parte costituita; essa manifesta però il sopraggiunto difetto di interesse della contribuente a insistere nella trattazione e decisione del ricorso dalla medesima proposto.

Il Collegio richiama il principio espresso da Sez. L n. 25625 del 12.11.2020: nel giudizio di cassazione la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere, che esige che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conclusioni conformi.

Tale dichiarazione va invece equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. In mancanza dei requisiti previsti dal terzo comma di quella disposizione, essa non determina l’estinzione del processo, ma comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso. L’interesse posto a fondamento dell’impugnazione, infatti, deve sussistere non soltanto al momento della proposizione, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa.

Quanto alle spese, l’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione. La Corte esclude poi la condanna della contribuente al cd. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012. La misura del raddoppio, osserva il Collegio, si applica ai soli casi tipici di rigetto o di inammissibilità originaria o improcedibilità dell’impugnazione: avendo natura eccezionale e “lato sensu” sanzionatoria, soggiace al divieto di estensioni analogiche, secondo il richiamo a Sez. 3 n. 34025 del 05.12.2023. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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