Il raddoppio dei termini non si applica all’IRAP ma solo ai tributi presidiati da sanzioni penali (Cass. civ. Sez. 5 n. 16516 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento, nella formulazione vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato. Il giudice tributario deve limitarsi a verificare l’astratta sussistenza della fattispecie incriminatrice, senza interferire nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria penale. Il raddoppio dei termini non trova applicazione in materia di IRAP, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali, non essendo inserite tra le ipotesi delittuose del d.lgs. n. 74/2000.
Il Fatto
Un contribuente, titolare di una ditta individuale operante nel settore edile, aveva omesso di presentare le dichiarazioni IRPEF, IRAP e IVA per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008. La Guardia di finanza, all’esito di una verifica, aveva rinvenuto una fattura attiva del 2006 non registrata, ritenendo integrato l’indizio del reato di emissione di fattura “ora per allora”. L’Agenzia delle Entrate notificava quindi un avviso di accertamento per il 2006, emesso sulla base del raddoppio dei termini conseguente all’obbligo di denuncia penale.
La C.T.P. accoglieva il ricorso del contribuente per tardività della notifica. La CTR, rigettando l’appello dell’Ufficio, escludeva l’operatività del raddoppio in ragione dell’irrisorietà dell’importo della fattura, che avrebbe escluso il dolo specifico. L’Agenzia ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell’Agenzia, distinguendo le diverse riprese a tassazione contenute nell’avviso. Quanto alla ripresa IRAP, il raddoppio dei termini non può operare, poiché le violazioni in materia non rientrano tra i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 e non sono presidiate da sanzioni penali.
Per le riprese IRPEF, relative addizionali e IVA, la doglianza è invece fondata. L’orientamento consolidato della Corte, richiamato anche dalla pronuncia Cass. n. 600/2025, è nel senso che il raddoppio consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia, a prescindere dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’esito del giudizio penale.
La CTR ha errato interferendo nella giurisdizione del giudice penale, esprimendo un non consentito giudizio sulla fondatezza in concreto della notizia di reato, invece di limitarsi alla verifica dell’astratta sussistenza della fattispecie incriminatrice. L’irrisorietà dell’importo della fattura attiene, eventualmente, all’offensività e non al dolo specifico, che il legislatore non ha subordinato a soglie di rilevanza per la fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata limitatamente alle riprese IRPEF, addizionali e IVA, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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