IRBA incompatibile con il diritto UE e legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane (Cass. civ. Sez. V n. 6619 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’IRBA istituita dalla regione Campania con la legge regionale n. 28 del 2003 difetta di una finalità specifica ai sensi dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, poiché la destinazione del gettito al finanziamento del fondo sanitario regionale integra una mera finalità di bilancio. Accertata l’incompatibilità del prelievo con il diritto dell’Unione, il giudice nazionale deve disapplicare anche la clausola di salvezza delle obbligazioni tributarie già insorte prevista dalla legge n. 178 del 2020, con conseguente non dovutezza dell’imposta per le annualità antecedenti al 2021. Nelle controversie di rimborso, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane, stante la natura erariale del tributo, e su di essa incombe l’onere di provare, con elementi concreti e non presuntivi, l’avvenuta traslazione dell’imposta sul consumatore finale e l’effettivo arricchimento che il rimborso produrrebbe in capo al richiedente.

Il Fatto

La contribuente, società operante nella distribuzione di carburante, presentava in data 14 maggio 2020 istanza di rimborso dell’IRBA versata per le annualità 2018, 2019 e 2020, sollecitando la disapplicazione della normativa statale e regionale istitutiva del prelievo. L’istanza rimaneva senza risposta e la società proponeva ricorso per silenzio-rifiuto nei confronti della regione Campania e dell’Agenzia delle Dogane.

La CTP di Napoli dichiarava inammissibile l’impugnazione per difetto di prova del pagamento e della mancata traslazione del tributo; la CGT II grado della Campania, con sentenza n. 4531/2023, rigettava l’appello, ritenendo l’IRBA compatibile con la finalità specifica richiesta dalla normativa unionale e, in ogni caso, il fornitore non legittimato al rimborso per non aver sopportato il costo economico dell’imposta. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta dapprima, d’ufficio, la questione della legittimazione passiva della regione Campania e dell’Agenzia delle Dogane. Richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 7925 del 2019, secondo cui la decisione di merito non comporta giudicato implicito sulla legittimazione ove la questione non sia stata sollevata dalle parti, i giudici ricostruiscono la successione normativa che ha disciplinato l’IRBA.

Dopo la riforma operata dall’art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995, il soggetto passivo del tributo è divenuto il concessionario dell’impianto di distribuzione, mentre il consumatore finale ne è ormai solo il soggetto inciso economicamente. Gli uffici tecnici di finanza effettuano l’accertamento e la liquidazione; alla medesima Agenzia sono demandati il contenzioso e la riscossione coattiva. Da ciò deriva che le regioni hanno svolto una funzione di mera tesoreria, senza margine di autonomia impositiva, dovendosi riconoscere la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane.

Sul merito, la Corte rileva che l’IRBA campana difetta della finalità specifica richiesta dall’art. 1, par. 2, della direttiva 118/08. La destinazione del gettito a un fondo per il rafforzamento patrimoniale delle aziende sanitarie e per il risanamento del debito sanitario regionale integra una finalità di bilancio, priva del nesso diretto tra uso del gettito e finalità ambientali o sanitarie connesse al consumo di carburante, come chiarito dalla CGUE, ordinanza 9 novembre 2021, causa C-255/20. Ne segue la disapplicazione della clausola di salvezza e la non dovutezza dell’imposta anche per il passato.

Quanto al secondo motivo, la Corte cassa la sentenza di appello per violazione dei principi in tema di onere probatorio. In applicazione dell’art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990, la traslazione dell’imposta costituisce fatto impeditivo del diritto al rimborso, la cui prova incombe all’Amministrazione finanziaria. Questa non può fondarsi su presunzioni generiche, dovendo indicare elementi specifici e concreti. Il rimborso non può inoltre essere negato sulla sola base della traslazione, occorrendo la verifica dell’effettivo arricchimento senza causa in capo al richiedente, secondo l’insegnamento della CGUE, 2 ottobre 2003, causa C-147/01.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte decide nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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