Correggibile l’errore materiale per omessa distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7644 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La omessa pronuncia sulla distrazione delle spese di lite in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta integra errore materiale, emendabile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.. La mancata applicazione dell’art. 93 cod. proc. civ. è pertanto correggibile con l’aggiunta, in calce al dispositivo, della dicitura di distrazione delle spese al procuratore antistatario. Il rimedio presuppone la prova documentale della richiesta di distrazione già formulata nel giudizio definito.

Il Fatto

Il difensore del controricorrente nel giudizio conclusosi con la sentenza di questa Corte n. 2234/2023 propone ricorso per correzione dell’errore materiale. Il provvedimento impugnato non conteneva alcuna pronuncia di distrazione delle spese di lite in suo favore, benché tale richiesta fosse stata avanzata. L’Inps è rimasto intimato.

Il ricorso approda alla Sezione Lavoro in sede di correzione. Il collegio riserva il termine di sessanta giorni per il deposito del provvedimento all’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dall’accertamento documentale: dalla memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. depositata nel giudizio definito con la sentenza n. 2234/2023 risulta che la distrazione delle spese era stata effettivamente richiesta, ma non disposta.

Il dato decisivo è la richiesta già formulata. La omessa pronuncia non configura, dunque, una lacuna di giudizio da colmare con i rimedi impugnatori, ma un mero scarto tra il contenuto della domanda e la statuizione finale, riconducibile alla categoria dell’errore materiale.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, che ammette la correzione ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. nel caso di mancata applicazione dell’art. 93 cod. proc. civ.. Vengono citati, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 31033 del 2019 e Cass. n. 12437 del 2017, che costituiscono il presidio della soluzione accolta.

La conseguenza è l’emendamento del dispositivo, con l’aggiunta in fine della dicitura «spese da distrarsi al procuratore antistatario». Niente è statuito sulle spese del procedimento di correzione, che la Corte qualifica di natura amministrativa, richiamando Cass. n. 12184 del 2020.

Il principio che sorregge la decisione riguarda insieme il regime processuale del rimedio e il suo presupposto sostanziale: la correzione è ammessa solo dove la volontà di ottenere la distrazione risulti dal giudizio definito, restando esclusa ogni integrazione che si risolva in una nuova valutazione di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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