Spese generali e lucro cessante da illegittima sospensione dei lavori (Cass. civ. Sez. I n. 7761 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’appalto di opera pubblica, in caso di illegittima sospensione dei lavori, sono dovuti all’appaltatore, a titolo risarcitorio e in via automatica e presuntiva, le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l’aggravio. Il relativo diritto non richiede, oltre alla prova dei fatti costitutivi, alcuna ulteriore dimostrazione del danno, operando la presunzione di danno posta dalla disciplina di settore. Il lucro cessante dell’appaltatore è liquidabile secondo il parametro presuntivo del decimo dell’importo delle opere non eseguite, in forza dell’art. 345 della l. n. 2248/1865, all. F. Il giudice di merito che neghi tali voci per difetto di prova viola i principi in materia risarcitoria.
Il Fatto
La società appaltatrice, in proprio e quale mandataria di un raggruppamento temporaneo, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della società committente, dichiarato con sentenza del 29/5/2014, chiedendo l’ammissione al passivo per il danno subito a seguito della risoluzione di diritto del contratto d’appalto, stipulato il 9/12/2009 e integrato da un atto aggiuntivo del 23/12/2010.
Il tribunale, in parziale accoglimento, ammetteva la società al passivo per la minor somma di €. 176.623,80, riconoscendo soltanto i maggiori oneri per il prolungamento delle polizze fideiussorie. Respingeva invece la domanda di ristoro delle spese generali da inattività di cantiere e quella per mancato utile, sul rilievo della mancanza di prova. Avverso il decreto la società ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente, sono accolti. La Corte ricorda che nell’appalto d’opera pubblica, nel caso di illegittima sospensione dei lavori, sono dovuti all’appaltatore, a titolo risarcitorio e in via automatica e presuntiva, le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente ne abbia determinato l’aggravio. Richiama sul punto Cass. n. 14779 del 2020, Cass. n. 27690 del 2023 e Cass. n. 10299 del 2023.
Quanto alle spese generali, il Collegio osserva che esse non costituiscono perdita nel periodo di esecuzione delle opere, essendo computate nel prezzo, ma sono dovute a titolo risarcitorio quando il comportamento del committente ne determini un aggravio, come avviene in caso di illegittima sospensione. Esse, essendo inerenti all’azienda e all’impianto di cantiere, costituiscono componente ineluttabile del risarcimento (Cass. n. 4391 del 2014; Cass. n. 5010 del 2009; Cass. n. 28429 del 2011).
Il legislatore, del resto, già con il d.m. 29/5/1895, n. 257, e poi con l’art. 34, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 554/1999, con l’art. 25, comma 2, lett. a), del d.m. n. 145/2000 e, dall’8/6/2011, con l’art. 32, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 207/2010, ha dettato un’analitica disciplina della voce, fissandone l’ammontare in percentuale rispetto al prezzo e alla durata della sospensione e inducendo una presunzione di danno. Significativo è il richiamo operato dall’art. 25 del d.m. n. 145 cit. all’art. 1382 c.c., che conferma come il danno da spese generali, al pari della perdita degli utili, vada risarcito ancorché non provato.
Con riguardo al lucro cessante, la Corte ribadisce che l’appaltatore ha diritto al risarcimento calcolato sull’ammontare dell’utile conseguibile secondo il criterio presuntivo del decimo dell’importo delle opere non eseguite, parametro previsto dall’art. 345 della l. n. 2248/1865 all. F e ribadito dall’art. 122 del d.P.R. n. 554/1999, dall’art. 134 del d.lgs. n. 163/2006, dall’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023.
Il decreto impugnato, avendo negato tali voci per difetto di prova, non si è attenuto a questi principi. Il ricorso è dunque accolto, con cassazione del decreto e rinvio al Tribunale di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.