Associazione sportiva responsabile per il servizio ricreativo accessorio alla gara (Cass. civ. Sez. III n. 7929 del 23.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’associazione che organizza una gara sportiva dilettantistica e offre ai partecipanti, in via accessoria, un servizio ricreativo, avvalendosi a tal fine della collaborazione retribuita di un terzo, assume verso gli iscritti specifici obblighi di protezione dell’incolumità, qualificabili sul piano contrattuale. Il collaboratore che esegue la prestazione promessa, ai sensi dell’art. 1228 c.c., s’inserisce nell’adempimento dell’obbligazione e del suo operato risponde il debitore. Grava sul creditore la prova del contratto e dell’inadempimento; sul debitore quella della causa non imputabile. Il carattere intrinsecamente rischioso del servizio rileva ai fini della prevedibilità dell’evento.

Il Fatto

Il danneggiato, iscritto a una gara sportiva dilettantistica, aveva usufruito di un servizio ricreativo accessorio: un giro su una banana galleggiante trainata da un motoscafo. Durante il traino cadeva in acqua, riportando danni alla persona.

Il giudice di primo grado e, in sede di appello, la corte territoriale hanno condannato al risarcimento sia l’associazione organizzatrice sia il conducente del motoscafo. L’associazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, dolendosi della riconosciuta responsabilità contrattuale e del mancato riconoscimento dell’esclusiva responsabilità del conducente.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la fonte e l’ampiezza degli obblighi assunti dall’associazione organizzatrice di una manifestazione sportiva dilettantistica quando mette a disposizione dei partecipanti prestazioni ulteriori rispetto alla gara. Il ricorrente invocava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1176 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte conferma la qualificazione operata dai giudici di merito. Accanto all’organizzazione della gara, l’associazione aveva predisposto la messa a disposizione gratuita di un servizio ricreativo accessorio, previa conclusione di accordi con il terzo responsabile del motoscafo, al quale era stato attribuito un riconoscimento economico.

Tale offerta comporta l’assunzione dei corrispondenti obblighi di protezione verso gli iscritti che avessero usufruito del servizio. L’associazione non poteva ignorare il carattere intrinsecamente pericoloso del traino con motoscafo. Sul fronte interno si assicurava la collaborazione del terzo; su quello esterno prometteva agli iscritti l’esecuzione del servizio, avvalendosi di quel collaboratore, da qualificarsi nel quadro dell’art. 1228 c.c.

Quanto all’onere probatorio, il danneggiato ha offerto la prova della conclusione del contratto mediante l’iscrizione alla gara e dell’inadempimento, per essersi l’associazione avvalsa di un collaboratore che aveva agito imprudentemente. La corte territoriale ha escluso che l’associazione abbia provato la riconducibilità dell’inadempimento a causa ad essa estranea, considerata l’assoluta prevedibilità della condotta di guida.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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