Appello, specificità dei motivi e natura di revisio prioris instantiae (Cass. civ. Sez. I n. 12360 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non occorre l’utilizzo di particolari forme sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Il giudice d’appello non può quindi dichiarare l’inammissibilità del motivo limitandosi ad affermarne la natura meramente reiterativa delle tesi di primo grado, senza esaminare i profili di doglianza prospettati.
Il Fatto
Una struttura sanitaria provvisoriamente accreditata con il servizio sanitario nazionale convenne in giudizio la competente azienda sanitaria locale per ottenere il pagamento di circa ventisei milioni di euro, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, per le prestazioni di medicina nucleare, laboratorio e radiologia rese nel periodo dicembre 2007 – dicembre 2008.
Il Tribunale accolse solo in parte la domanda, riconoscendo un residuo di circa due milioni di euro oltre interessi legali. La Corte d’appello dichiarò inammissibile, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., il primo motivo di impugnazione, relativo alla prova del superamento del tetto di spesa e all’illegittimità della regressione tariffaria unica, ritenendolo meramente reiterativo delle argomentazioni di primo grado. La struttura ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha premesso che il Tribunale aveva considerato la determinazione del tetto di spesa, quale espressione del potere di contenimento della spesa pubblica sanitaria, possibile anche successivamente alla richiesta e all’esecuzione delle prestazioni, in via sostanzialmente retroattiva, e che l’operatività dei limiti prescindesse dalla tempestiva comunicazione ai fornitori, non essendo prevista una decadenza dal relativo potere.
Il motivo d’appello, che la ricorrente ha trascritto nelle parti di interesse, era diretto proprio a censurare quella statuizione, deducendo l’inidoneità del meccanismo di regressione tariffaria a dimostrare il fatto estintivo della pretesa. La censura era specifica, come sintetizzato nella stessa sentenza impugnata: erano chiaramente individuate le questioni contestate, tra cui l’insufficiente esibizione dei verbali del tavolo tecnico e delle note di addebito, l’omessa comunicazione nei termini dei volumi d’affari e dei numeri di prestazioni, l’omessa spiegazione dei criteri di calcolo.
La Corte territoriale, a sostegno dell’inammissibilità, si era limitata ad affermare che le doglianze erano mera riproposizione delle tesi di primo grado e a riportare stralci della pronuncia del Tribunale, senza indicare le ragioni di condivisione né esaminare i vari profili prospettati. Ma il giudizio d’appello ha natura di revisio prioris instantiae: era compito del giudice di secondo grado procedere alla rivalutazione del merito denunciata come errata.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 36481 del 2022, secondo cui l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa di confutazione, senza necessità di forme sacramentali. La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi nello scrutinio dell’ammissibilità del motivo.
Il primo motivo è stato quindi accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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