Interpretazione del contratto e sindacato di legittimità sull’ermeneutica del giudice di merito (Cass. civ. Sez. III n. 4202 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Chi intende censurare in sede di legittimità l’interpretazione del contratto data dal giudice di merito ha l’onere di specificare i canoni ermeneutici in concreto violati, indicando il punto e il modo in cui il giudicante se ne sia discostato. Le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra la lettura del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni. Quando di un accordo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, alla parte che aveva proposto quella disattesa non è consentito dolersi davanti alla Corte del fatto che sia stata privilegiata l’altra. La contrapposizione di una lettura parimenti plausibile si traduce in una richiesta di diverso sindacato di merito, estraneo al giudizio di legittimità.

Il Fatto

Una società in liquidazione si era opposta al decreto ingiuntivo ottenuto da una concessionaria di pubblicità per il pagamento di somme dovute in ragione di una campagna svolta nel 2015. L’opponente aveva dedotto l’esistenza di un contratto di “bartering”: essa avrebbe consegnato merce a un terzo, il “barter”, che avrebbe poi acquistato e pagato altra pubblicità alla concessionaria. Su questa base la società sosteneva di aver commissionato direttamente solo una parte della pubblicità, con il diritto di ottenere la parte ulteriore all’esito della consegna dei beni.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Torino aveva confermato la decisione. Il giudice di merito aveva ritenuto che lo scambio di email prodotto dall’opponente non fosse “autoesecutivo”, presupponendo ulteriori accordi sulle singole campagne, e che comunque non avesse vincolato un soggetto terzo rispetto ai rapporti tra l’opponente e il barter. La società ricorre in Cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente prospetta l’errore della Corte territoriale nell’aver obliterato il contenuto letterale e funzionale dei documenti di scambio, in particolare alcune comunicazioni provenienti da funzionari della concessionaria che si erano espressi nei termini di un “accordo” coinvolgente anche la società radiotelevisiva. Da ciò la ricorrente deduce un collegamento negoziale che avrebbe reso la concessionaria non estranea, con conseguente violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e illegittimità della risoluzione unilaterale.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiamando la costante nomofilachia, essa ribadisce che chi censura l’interpretazione contrattuale del giudice di merito deve specificare i canoni violati e il modo in cui il giudicante se ne sia discostato, senza potersi limitare a contrapporre la propria lettura a quella della sentenza impugnata. Il precedente citato è Cass., 28/11/2017, n. 28319, e successive conformi.

Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del merito quando l’interpretazione accolta sia una delle possibili. La contrapposizione di una lettura alternativa parimenti plausibile si risolve in una richiesta di diverso sindacato di merito, estraneo al giudizio di legittimità.

Applicando tale regola, la Corte osserva che l’ermeneutica negoziale della Corte territoriale è più che plausibile. Il riferimento all’intestazione di alcune email, ai suoi allegati o alle locuzioni usate da funzionari non compiutamente individuati in contesti non precisati non ha idoneità a incidere in modo univoco e necessario su quella interpretazione. Neppure la dedotta condotta attuativa confligge con l’accertamento fattuale, avendo il Collegio di merito ritenuto assunte le obbligazioni conseguenti alle commissioni di servizi pubblicitari effettivamente poste in essere. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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