Concessione PEEP: la clausola “salvo conguaglio” è determinata (Cass. civ. Sez. I n. 18257 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola “salvo conguaglio”, inserita negli atti di cessione degli alloggi ricadenti in piani di edilizia economica e popolare e collegata alla convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971, non è vaga né indeterminabile. I criteri di quantificazione del corrispettivo sono fissati dalla legge, che impone il pareggio economico tra i corrispettivi della concessione e i prezzi delle aree cedute, da un lato, e le spese sostenute dall’ente per l’acquisizione delle aree, dall’altro. Il quantum è quindi accertabile in concreto dal giudice ordinario, al quale spetta verificare l’esatta applicazione dei criteri legali. Non sussiste alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione nella determinazione del corrispettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Più giudizi riuniti hanno avuto ad oggetto le opposizioni a cartelle esattoriali notificate dall’agente della riscossione per il recupero delle somme pretese dal Comune di Lucera dagli assegnatari dei lotti ricadenti in un piano di edilizia economica e popolare. L’ente aveva attivato il recupero degli esborsi sostenuti per l’acquisizione dei suoli e per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie.
Gli assegnatari si erano opposti eccependo, tra l’altro, la prescrizione, il difetto di legittimazione passiva e l’indeterminatezza del credito. Dopo la pronuncia del Consiglio di Stato che aveva confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il Tribunale, adito in riassunzione, ha accolto parzialmente l’opposizione rideterminando i crediti. La Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame del Comune e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha dichiarato che nulla è dovuto, ritenendo la clausola “salvo conguaglio” priva di contenuto intelligibile.
La Motivazione della Corte
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. I primi due denunciavano la nullità della sentenza per avere la Corte d’appello deciso sulla validità di una clausola rientrante, a suo dire, nella giurisdizione del giudice amministrativo, e per violazione del giudicato formatosi sulla pronuncia del Consiglio di Stato.
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi. La questione di giurisdizione era già stata decisa dal giudice amministrativo che l’aveva declinata, e la causa era stata riassunta davanti al giudice ordinario. Richiamando il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 17142 del 2011, n. 20419 del 2016 e n. 16083 del 2021, il Collegio ha ribadito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda di pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie su aree PEEP, quando non sussista alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione.
Anche il secondo motivo è stato respinto: la statuizione del giudice amministrativo che declina la giurisdizione lascia integra la questione del quantum del conguaglio, riservata al giudice ordinario, poiché quanto eventualmente deciso sul merito è tamquam non esset. Il terzo motivo, sulla violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., è stato giudicato infondato, trattandosi di questione di diritto sottratta all’obbligo del previo contraddittorio.
Il quarto motivo è stato accolto. La Corte ha rilevato che il criterio di determinazione dell’oggetto della clausola esiste ed è quello del costo sopportato dal Comune per l’acquisizione delle aree, come esige l’art. 35 della legge n. 865/1971. Il comma 12 della norma impone il pareggio economico e non lascia spazio ad alcuna discrezionalità, sicché la clausola “salvo conguaglio”, legata a una norma di legge che stabilisce criteri di quantificazione e modalità di riscossione, deve considerarsi a contenuto sufficientemente determinato. Ha errato la Corte d’appello nel presumere necessaria la predeterminazione di ulteriori criteri, poiché non vi è altro da fare che quantificare in concreto i costi sostenuti.
È stato infine accolto il quinto motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla eccezione di tardività delle opposizioni, che la Corte d’appello non aveva esaminato. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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