Vendita di beni da trasportare e prova del credito nel fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 8126 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il credito del venditore nei confronti del compratore fallito, quando ha ad oggetto beni mobili da trasportare da un luogo all’altro, può essere provato mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere. È in quel momento, infatti, che ai sensi dell’art. 1510, secondo comma, cod. civ. si trasferisce all’acquirente, salvo patto contrario, la proprietà dei beni. Il venditore che abbia rimesso la merce al vettore è dunque liberato dall’obbligo di consegna, e non può pretendersi da lui la prova dell’arrivo dei beni in Italia né della loro effettiva ricezione da parte della società poi fallita. La regola opera anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, dove l’onere probatorio del creditore istante è soddisfatto dalla dimostrazione dell’esecuzione della prestazione secondo il meccanismo dell’art. 1510 cod. civ.
Il Fatto
Una società di diritto spagnolo aveva proposto domanda di insinuazione al passivo di un fallimento dichiarato dal Tribunale di Napoli, per un credito di oltre tre milioni di euro derivante dalla fornitura di bagna stagnata. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda tempestiva, ritenendo la pretesa sfornita di prova.
La società creditrice propose opposizione ex artt. 98 e 99 legge fall., deducendo che il proprio credito era fondato su documenti di data certa anteriore al fallimento e producendo ulteriore documentazione, tra cui una perizia di parte, il bilancio, le scritture contabili e le bolle di carico. Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato il 20.4.2016, rigettò l’opposizione, confermando il provvedimento impugnato. Il decreto è stato impugnato in Cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 111 Cost. e 96 legge fall., per avere il Tribunale ritenuto sufficiente la motivazione del decreto del giudice delegato resa per relationem al progetto di stato passivo redatto dal curatore. La Corte ha giudicato la censura infondata: secondo la giurisprudenza di legittimità, il decreto di rigetto che operi un rinvio per relationem alle motivazioni del curatore è adeguatamente motivato a condizione che il richiamo sia univoco e le contestazioni siano sufficientemente specifiche, così da garantire il diritto di difesa del creditore.
Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 2704, 2709 e 2710 cod. civ., nonché degli artt. 2697 e 1510 cod. civ., oltre al vizio di omesso esame di fatto decisivo. La ricorrente sosteneva che la prova del negozio e della sua stipulazione anteriore al fallimento potesse essere fornita con ogni mezzo istruttorio, a prescindere dall’efficacia probatoria delle fatture, e che erroneamente il Tribunale non avesse considerato gli ulteriori documenti prodotti.
Il nucleo decisorio si concentra sulla violazione dell’art. 1510, secondo comma, cod. civ. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, in tema di accertamento del passivo, il credito del venditore verso il compratore fallito, per beni mobili da trasportare, può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, perché è in quel momento che si trasferisce all’acquirente la proprietà dei beni, salvo patto contrario. Il Collegio cassa dunque la decisione impugnata sul punto: il Tribunale aveva erroneamente ritenuto il venditore non liberato dall’obbligo di consegna nel momento in cui aveva rimesso i beni al vettore, e non provata l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto di vendita.
Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e il quarto, articolato come violazione dell’art. 95 legge fall., restano assorbiti. La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e cassa il decreto con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.