Inammissibile il ricorso privo dell’esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 21684 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non contenga l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica, dei fatti di causa, dalla quale risultino le reciproche pretese delle parti, le eccezioni, le difese, lo svolgimento della vicenda processuale e le argomentazioni essenziali su cui si fonda la sentenza impugnata. Il requisito dell’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. non risponde a mero formalismo, ma garantisce al giudice di legittimità la conoscenza completa del fatto sostanziale e processuale, senza necessità di accedere ad altre fonti. È altresì inammissibile la censura fondata su atti e documenti del giudizio di merito quando il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli né indicarne la collocazione, in violazione dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto opposizione avverso il pignoramento presso terzi eseguito dall’ente della riscossione, ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, per il recupero di un credito portato da plurime cartelle, nella titolarità dell’istituto previdenziale. Il giudice di merito aveva qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. e l’aveva dichiarata inammissibile per tardività.
Avverso tale decisione la parte ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, lamentando la qualificazione della domanda e la mancata considerazione delle irregolarità nelle notifiche degli atti presupposti. Le parti intimate non hanno depositato controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha dichiarato inammissibile la costituzione dell’istituto previdenziale, avvenuta in forme irrituali e comunque tardivamente, mediante il solo deposito di un atto di procura speciale in luogo del controriscorso prescritto dall’art. 370 cod. proc. civ..
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti. La Corte ha richiamato il proprio indirizzo consolidato, secondo cui il ricorso deve contenere gli elementi costitutivi della vicenda, le deduzioni di ciascuna parte e le argomentazioni su cui si fonda la decisione impugnata. Tanto nella premessa narrativa quanto nei singoli motivi, il ricorso risultava carente nell’illustrazione delle ragioni dell’opposizione, della domanda formulata e delle conclusioni rassegnate, elementi da riferire all’originario ricorso al giudice dell’esecuzione.
Il Collegio ha osservato che il giudizio oppositivo ha natura eterodeterminata, con conseguente preclusione dei motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con l’atto introduttivo. Il richiamo frammentario agli atti processuali non consentiva di comprendere il thema decidendum.
Con specifico riferimento al secondo motivo, è stata rilevata l’ulteriore mancata riproduzione dei documenti attestanti le modalità delle notificazioni, in violazione dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. Quanto al terzo motivo, la doglianza esulava dalla fattispecie dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., riferendosi a questioni difensive e non a un fatto in senso fenomenico; comunque lo scrutinio era precluso dalla tardiva attivazione del rimedio.
Le ragioni di inammissibilità hanno esonerato la Corte dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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