Riserve appaltatore e fatti continuativi: decadenza dal momento della percepibilità del danno (Cass. civ. Sez. I n. 11547 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi ed avanzare pretese di maggiori compensi è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva secondo le modalità dell’art. 31 del d.m. n. 145 del 2000. L’onere di immediata denuncia sussiste anche con riguardo ai c.d. fatti continuativi, e diventa operativo quando la potenzialità dannosa risulti obiettivamente apprezzabile secondo criteri di ordinaria diligenza e buona fede, salva la precisazione dell’entità nelle successive registrazioni. In caso di contestazione dell’amministrazione, l’eccezione di decadenza può essere sollevata anche senza specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spettando all’impresa l’onere di dimostrare la tempestività delle riserve.
Il Fatto
Una società di costruzioni, in qualità di mandataria di un’associazione temporanea, stipulava con un Comune un contratto d’appalto per la costruzione di edifici destinati a sostituire le c.d. “Vele di Scampia”. Nel corso dei lavori si verificavano una serie di ritardi e impedimenti che, secondo l’impresa, erano imputabili all’amministrazione committente.
La società agiva in giudizio chiedendo il rimborso dei maggiori oneri e costi conseguenti ai ritardi, facendo leva su due riserve iscritte nel registro di contabilità. Il Tribunale respingeva la domanda, accogliendo l’eccezione di decadenza del Comune per tardività delle riserve. La Corte d’appello confermava, osservando che la potenzialità dannosa dei fatti denunciati era percepibile già due anni prima dell’iscrizione, essendo gli stessi menzionati in una lettera risalente al novembre 1999. L’impresa ricorreva quindi in Cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’amministrazione avesse eccepito la decadenza in termini generici. La Corte dichiara il motivo infondato su un duplice piano. In primo luogo, l’eccezione era già stata proposta in primo grado e accolta, senza che fosse stato formulato specifico motivo di appello al riguardo; la censura prospetta quindi questione nuova in sede di legittimità. In secondo luogo, la doglianza muove da un’errata lettura della ripartizione dell’onere della prova: è l’appaltatore a dover dimostrare la tempestività delle riserve, sicché l’amministrazione può limitarsi ad eccepirne genericamente la tardività.
Su questo punto la Corte richiama un proprio consolidato orientamento — Cass. n. 27451 del 20/09/2022 — secondo cui, in caso di contestazione dell’amministrazione, che può essere sollevata senza necessità di dettagliare i requisiti formali omessi, spetta invece all’impresa provare che le riserve siano state formulate nel rispetto della disciplina di riferimento.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del Capitolato generale delle opere pubbliche (d.P.R. n. 1063/1962) e dell’art. 54 del regolamento di contabilità (R.D. n. 350/1895). Sosteneva che, trattandosi di fatti a carattere continuativo, quale l’anomalo andamento dei lavori, la decadenza andava limitata ai soli fatti anteriori all’apposizione delle riserve, valorizzando le proroghe concesse dal Comune come aventi natura confessoria. Anche tale motivo è respinto.
La Corte ribadisce il principio di diritto consolidato: l’onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso all’esecuzione dell’opera, che l’appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali sfavorevoli, sussiste anche con riguardo ai fatti continuativi. Rispetto a questi ultimi l’onere diventa operativo quando la potenzialità del danno diventi obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di ordinaria diligenza e buona fede, da parte di un appaltatore in grado di rilevarne esistenza e misura presumibile, salvo precisarne l’entità nelle successive registrazioni (richiamate Cass. n. 15485 del 06/12/2000 e Cass. n. 13734 del 18/09/2003). Il Collegio richiama altresì Cass. n. 11188 del 09/05/2018, che collega l’onere alla tutela della P.A. committente, la quale deve essere messa in grado di verificare in ogni momento l’opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto.
Infine, il momento in cui emerge la potenzialità dannosa del fatto è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 7479 del 23/03/2017): trattandosi di giudizio di fatto, non se ne può sollecitare la revisione in sede di legittimità. La Corte d’appello aveva peraltro esplicitato le ragioni per cui i fatti dedotti erano percepibili nella loro portata dannosa già dalla lettera di due anni antecedente all’iscrizione della riserva. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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