Motivazione apparente della CTR e annullamento per difetto del minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. V n. 8489 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. operata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell’inosservanza del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che si traduce in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ. (nel processo tributario, art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546 del 1992). Integra motivazione apparente la sentenza che, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento, non potendo l’interprete essere chiamato a integrarla con congetture. È nulla, pertanto, la decisione della CTR che affermi la legittimità dell’accertamento induttivo extracontabile senza esplicitare gli elementi posti a fondamento di tale conclusione.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza relativa agli anni d’imposta 2006-2013, l’Amministrazione finanziaria contestava a una società operante nel settore della raccolta e recupero di rottami l’indebito utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. Dagli esiti del controllo scaturivano plurimi avvisi di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre ad atti impositivi notificati ai soci per la presunta distribuzione di utili extracontabili, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili propria delle società a ristretta base partecipativa.
La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, accoglieva le domande dei contribuenti, riconoscendo l’illegittimità della pretesa erariale. La decisione era però riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale, che respingeva gli originari ricorsi, ritenendo applicabile anche all’IRAP la disciplina sul raddoppio dei termini e legittimo l’accertamento induttivo extracontabile. La società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una sopravvenienza: le parti hanno concordemente attestato che nelle more del giudizio l’Amministrazione ha annullato in autotutela, per gli anni 2007 e 2008, il recupero ai fini IRAP e rideterminato le relative sanzioni. Da qui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per questa parte e il venir meno dell’interesse all’esame del quinto motivo.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata presenta, ad avviso del Collegio, una motivazione gravemente carente e sostanzialmente omessa, che afferma la legittimità dell’accertamento operato ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 senza chiarire su quali elementi si fondi tale conclusione, e senza che sia dato comprendere il senso del riferimento a una decisione asseritamente basata sulla sola valutazione di antieconomicità della gestione.
La Corte ricostruisce il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione, ricordando il consolidato orientamento secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., resta esclusa qualsiasi rilevanza della mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Rilevano soltanto la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa od incomprensibile.
Il Collegio richiama in proposito le Sezioni Unite e la giurisprudenza di legittimità più recente, precisando che è apparente la motivazione che, pur riconoscibile graficamente, non rende percepibili le ragioni della decisione e risulta inidonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. Nel caso di specie ricorre proprio tale anomalia: il percorso argomentativo della CTR non è intelligibile, sicché si configura la violazione del minimo costituzionale e la nullità della sentenza.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, il terzo e il quarto. La Corte pertanto cassa la sentenza impugnata, nei limiti precisati, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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