Notifica ex art 140 cpc con posta privata e prova agente (Cass. civ. Sez. V n. 20729 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione dell’atto impositivo eseguita dal messo dell’ente impositore ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., l’affidamento a un licenziatario di posta privata della sola raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale non determina l’inesistenza della notificazione. La raccomandata in questione ha finalità informativa, non tiene luogo dell’atto da notificare e non è soggetta alle disposizioni sulla notificazione a mezzo posta, ma solo a quelle sulla raccomandata ordinaria. La sua consegna nel domicilio del destinatario, con avviso di ricevimento sottoscritto dalla persona rinvenuta senza indicazione della qualità o del rapporto con il destinatario, non integra alcun profilo di nullità, superandosi la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ. solo se il destinatario provi l’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. La dichiarazione dell’agente del servizio postale privato, incaricato di pubblico servizio, in ordine all’attività svolta fa piena prova sino a querela di falso.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava al contribuente un’intimazione di pagamento di oltre trecentomila euro, riconducibile a un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate e asseritamente notificato nel 2018. Il contribuente impugnava l’intimazione deducendo l’inesistenza e la nullità della notificazione dell’avviso presupposto, per essere stata eseguita tramite gestore di poste private e, comunque, in violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., nonché la nullità dell’avviso per mancata attivazione del procedimento di adesione, la prescrizione e l’inesistenza dei crediti erariali.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 3714/2021, confermava il rigetto, ritenendo la notificazione rituale e superabile la presunzione di conoscenza solo con la prova dell’impossibilità incolpevole. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la validità delle notificazioni eseguite tramite posta privata, invocando l’abrogazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e la disciplina della legge n. 124 del 2017. La Corte lo dichiara inammissibile, perché non si confronta con la ratio della sentenza impugnata: l’utilizzo del servizio postale privato ha riguardato esclusivamente l’invio della raccomandata informativa, non la notificazione in sé, affidata a un agente dell’ufficio impositore.
La Corte chiarisce che la prima liberalizzazione del 2011 già consentiva la notifica degli atti impositivi tramite operatore privato munito di licenza individuale, configurandosi l’inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali. A nulla rileva, dunque, la piena liberalizzazione del 2017, poiché la notificazione dell’atto è anteriore al rilascio delle nuove licenze individuali.
Quanto alla raccomandata informativa, la Corte richiama il principio per cui, ai fini della validità della notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., è sufficiente produrre l’avviso di ricevimento, idoneo a dimostrare che l’atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, non richiedendosi la materiale consegna.
Il secondo motivo deduce la nullità per consegna della raccomandata a persona non autorizzata e presso indirizzo diverso dalla residenza. La Corte lo reputa inammissibile e comunque infondato: la doglianza sollecita un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Nel merito, la raccomandata informativa non è soggetta alle regole della notificazione a mezzo posta, ma solo a quelle della raccomandata ordinaria; nessuna nullità deriva dalla mancata indicazione della qualità del consegnatario. La dichiarazione dell’agente postale, incaricato di pubblico servizio, fa piena prova fino a querela di falso, non proposta.
Il terzo motivo denuncia l’omessa pronuncia sulla prescrizione. La Corte lo disattende: la sentenza impugnata contiene un’espressa disamina del tema e l’eccezione, ove riferita al periodo precedente, avrebbe dovuto essere rivolta avverso l’avviso e non contro la successiva intimazione. Il ricorso è dunque integralmente rigettato.
Nota della Redazione
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