Opposizione a progetto di stato passivo in l.c.a. e interesse ad agire (Cass. civ. Sez. I n. 8485 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione proposta avverso il mero progetto di stato passivo depositato dal commissario liquidatore nel corso della liquidazione coatta amministrativa è oggettivamente improponibile. L’art. 209 l. fall. contempla l’impugnazione del solo elenco dei crediti ammessi o respinti una volta depositato in cancelleria, non dell’atto preparatorio privo di attitudine dispositiva. Manca, inoltre, l’interesse ad agire, requisito rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado: l’accoglimento dell’opposizione non arrecherebbe al creditore alcuna concreta utilità, poiché solo lo stato passivo esecutivo incide sull’ammissione al concorso. Il rilievo officioso è ammesso senza previo contraddittorio quando attiene a requisiti di ammissibilità della domanda.

Il Fatto

Il commissario liquidatore di un consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, in liquidazione coatta amministrativa, depositava un progetto di stato passivo nel quale il credito professionale vantato da un avvocato veniva ammesso in parte in privilegio, ai sensi dell’art. 2751-bis n. 2 cod. civ., e in parte in chirografo.

Il professionista proponeva opposizione davanti al Tribunale di Catanzaro. Il tribunale, in via preliminare, escludeva l’inammissibilità dell’opposizione, ritenendo che il creditore fosse stato indotto a tutelarsi dai termini decadenziali dalla condotta della procedura; nel merito, confermava il riconoscimento del privilegio per le sole prestazioni eseguite in forza dell’ultimo incarico. Avverso il decreto il professionista ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla procedura controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva d’ufficio che l’originaria opposizione non poteva essere introdotta. Un simile rilievo non è precluso da alcun giudicato interno, poiché il decreto impugnato non afferma la proponibilità dell’opposizione, ma si limita a giustificarne la presentazione in ragione della condotta della procedura.

Il collegio ricorda che il divieto di decidere su argomenti non sottoposti al contraddittorio non opera per le questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado, senza violazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU, quando la parte, con minima diligenza processuale, avrebbe potuto prefigurarsele (Cass. 15019/2016).

L’improponibilità oggettiva discende dall’art. 209 l. fall., che rivolge le impugnazioni al contenuto dell’elenco dei crediti ammessi o respinti una volta depositato. Avverso il mero progetto non è dato alcun rimedio, trattandosi di atto preparatorio volto a provocare il confronto con i creditori concorsuali, in un’ottica di economia processuale e per evitare errori superabili nel contraddittorio. Era lo stato passivo formato ai sensi dell’art. 209 a individuare i crediti ammessi al concorso.

La Corte esclude altresì l’interesse ad agire, inteso come concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non bastando un interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. 3991/2020; Cass. Sez. U. 12637/2008). La sua assenza è rilevabile d’ufficio (Cass. 19268/2016). L’odierno ricorrente non avrebbe ricavato alcuna utilità dall’accoglimento dell’opposizione, non essendo il progetto a disporre l’ammissione del credito (Cass. 3461/1990).

Il decreto è pertanto cassato senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta. La grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, giustifica la compensazione integrale delle spese di legittimità e di merito, ai sensi degli artt. 385, comma 2, e 92, comma 2, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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