Prescrizione azione responsabilità: decorrenza dalla percepibilità dell’insufficienza patrimoniale (Cass. civ. Sez. I n. 8553 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori, anche quando è promossa dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l. fall., è soggetta alla prescrizione quinquennale dell’art. 2949, secondo comma, cod. civ., che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti, e non dalla loro effettiva conoscenza. Tale insufficienza non coincide con lo stato di insolvenza dell’art. 5 l. fall. e può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento. Sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo con la dichiarazione di fallimento; grava sull’amministratore o sul sindaco convenuto la prova contraria di una diversa e anteriore insorgenza dell’incapienza patrimoniale, mediante fatti sintomatici di assoluta evidenza.
Il Fatto
Il fallimento di una società convenne in giudizio davanti al Tribunale amministratori succedutisi nel tempo e i componenti del collegio sindacale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le condotte illecite ascritte a ciascuno secondo la carica rivestita. Il Tribunale accolse la domanda e condannò in solido gli amministratori e l’intero collegio sindacale al pagamento di 15.315.000 euro, rigettando l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
La Corte di Appello confermò integralmente la decisione, ritenendo corretto il percorso del primo giudice sulla decorrenza della prescrizione e sul relativo onere probatorio. Gli amministratori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo che il dies a quo andrebbe individuato nel momento della esteriorizzazione dell’insufficienza patrimoniale, precedente alla sentenza dichiarativa di fallimento.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 146 l. fall., in relazione agli artt. 2394, 2949 e 2935 cod. civ. I ricorrenti sostengono che il creditore fosse l’Agenzia delle Entrate e che il debito avesse natura erariale, sicché gli organi dell’accertamento fiscale avrebbero potuto percepire l’incapienza già all’esito degli accertamenti.
La Corte dichiara il motivo inammissibile sotto un duplice profilo. Quanto al primo, la Corte territoriale si è conformata all’orientamento uniforme di legittimità, richiamando il principio secondo cui la prescrizione decorre dalla oggettiva percepibilità dell’insufficienza dell’attivo, con presunzione iuris tantum di coincidenza con la dichiarazione di fallimento e onere della prova contraria a carico dell’amministratore o del sindaco. Il Collegio richiama sul punto, tra le altre, Sez. I n. 24715 del 2015, Sez. I n. 3552 del 2023 e Cass. n. 941 del 2005.
Nel caso concreto i convenuti non hanno allegato con chiarezza né provato che lo stato di insufficienza patrimoniale fosse preesistente al fallimento e percepibile dai creditori. La Corte distrettuale aveva escluso che l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale costituisse indice univoco dell’emersione dell’incapienza, rilevando che la società aveva continuato ad operare fino al 2012 nonostante i licenziamenti. La generica deduzione di fatti non è sufficiente, poiché il fallimento non è necessariamente determinato dall’eccedenza delle passività sulle attività e la perdita integrale del capitale non implica la perdita di ogni valore attivo.
Il motivo è inoltre inammissibile perché versato in fatto: i ricorrenti sollecitano una nuova lettura del materiale probatorio, chiedendo di rivalutare accertamenti della Guardia di Finanza, avvisi di accertamento e iscrizioni ipotecarie. Tale scrutinio è inibito al giudice di legittimità, come ricordato richiamando Sez. I n. 3340 del 2019 e Sez. I n. 640 del 2019. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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