Prededucibilità dei crediti da atti legalmente compiuti in concordato in bianco (Cass. civ. Sez. I n. 8554 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
I crediti di terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva sono prededucibili ai sensi dell’art. 161, comma 7, l. fall. e dell’art. 111 l. fall. solo se l’atto sia di straordinaria amministrazione, previamente autorizzato dal tribunale, ovvero di ordinaria amministrazione, compiuto senza autorizzazione per la conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio. La qualificazione dell’atto impone al debitore l’onere di una minima discovery, ossia di indicazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano in formazione. In difetto di tale allegazione l’atto incidente sul patrimonio eccede l’ordinaria amministrazione e il credito non è prededucibile. Il giudice deve verificare d’ufficio che il debitore non abbia abusato dello strumento concordatario, alterando la par condicio creditorum.

Il Fatto

Un consorzio chiede l’ammissione al passivo della amministrazione straordinaria di una società per un credito di importo pari a complessivi euro 85.073,10 oltre IVA e interessi, derivante da un contratto di appalto per la costruzione di un tratto autostradale in Libia. Il consorzio invoca in via principale la prededuzione, in via subordinata il privilegio ex art. 2761 cod. civ., in via ulteriormente subordinata il chirografo.

Il giudice delegato ammette il credito in via chirografaria. Il tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, riconosce la prededuzione di una porzione del credito, pari a euro 8.093,05, facendo applicazione dell’art. 161, comma 7, l. fall. per le somme maturate dopo il deposito della domanda di concordato e prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria. La società propone ricorso per cassazione; il consorzio resiste e propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 161, comma 7, l. fall., per avere il tribunale riconosciuto la prededuzione senza il vaglio dei requisiti di occasionalità e funzionalità propri dei crediti prededucibili e in assenza di una vera apertura della procedura, essendo intervenuta la rinuncia alla domanda di concordato.

La Corte accoglie. Il tribunale ha fondato la prededuzione su una disposizione di legge, e non sulla ricorrenza dei suddetti requisiti, muovendo dal dato letterale dell’art. 161, comma 7, l. fall. Il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 42093 del 2021, che configura la norma come ipotesi di prededuzione di fonte legale, operante a tutela dei terzi che, davanti a un imprenditore con domanda iscritta nel registro delle imprese, sono indotti a fornirgli beni o servizi non per l’accesso al concordato, ma per la sopravvivenza dell’attività commerciale.

Solo i crediti scaturenti da atti legalmente compiuti dall’imprenditore dopo la domanda in bianco sono prededucibili. Per tali atti devono intendersi quelli di straordinaria amministrazione, previamente autorizzati dal tribunale, e quelli di gestione compiuti senza autorizzazione ai soli fini di conservare l’integrità e il valore del patrimonio. La necessità di valutare l’atto in coerenza con la situazione in cui è stato posto impone al debitore l’onere di fornire informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano in formazione. In mancanza di una minima discovery, l’atto incidente sul patrimonio va considerato, ai fini dell’insorgenza del credito prededucibile, come eccedente l’ordinaria amministrazione (richiamate Cass. n. 14713 del 2019, Cass. n. 16531 del 2022 e Cass. n. 9166 del 2023).

Il Collegio ribadisce l’onere di verifica in capo al giudice, chiamato ad accertare che il debitore non abbia abusato del concordato, dilatando la sfera della prededuzione e alterando la par condicio creditorum. Nel caso concreto il tribunale non ha compiuto alcuna verifica concreta sulla derivazione del credito da un atto legalmente compiuto: è pacifico il difetto di preventiva autorizzazione, né risulta allegato alcun elemento sulla natura ordinaria dell’atto, reso anzi priva di oggetto dalla successiva rinuncia alla domanda di concordato.

Quanto al ricorso incidentale, i motivi sulla mancata motivazione circa la riserva dei commissari, sull’omesso esame di fatto decisivo e sull’applicazione dell’art. 51 legge Prodi bis sono dichiarati inammissibili, avendo il tribunale dato atto — e la stessa opponente ammesso — dell’avvenuto scioglimento del rapporto consortile. Il motivo sull’interpretazione dell’atto costitutivo non si confronta con la ratio decidendi. Il decreto è cassato con rinvio al tribunale in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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