Redditometro: mutuo da maggiorare e moltiplicare per il coefficiente (Cass. civ. Sez. V n. 3032 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche condotto con il c.d. redditometro, nella disciplina applicabile ratione temporis (anteriore al d.l. n. 78 del 2010), le rate di ammortamento del mutuo acceso per l’acquisto delle residenze principale e secondaria devono essere dapprima addizionate all’importo indicato nella tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 per tali residenze e, ottenuta tale somma, moltiplicate per il coefficiente riportato nella medesima tabella, ridotto di una unità. Il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli indici di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non può privarli del valore presuntivo che la legge vi connette, né rideterminare il quantum del maggior reddito secondo criteri diversi da quelli ministeriali: resta a carico del contribuente la prova contraria che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. È pertanto illegittima la sentenza che, in luogo dell’applicazione dei coefficienti moltiplicativi, rapporti la capacità contributiva alla sola spesa sostenuta per il pagamento delle rate di mutuo in ciascuna annualità.

Il Fatto

Il contribuente riceveva la notifica di tre avvisi di accertamento, relativi a IRPEF e altro per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, con i quali l’Ufficio, previo invio di questionario nell’ambito del contraddittorio preventivo, rideterminava il reddito sulla base del metodo sintetico di cui all’art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600 del 1973. Gli indici valorizzati erano il possesso di un motociclo, un premio assicurativo, una residenza principale con rata annuale di mutuo e una residenza secondaria. A fronte di redditi dichiarati di importo molto contenuto, l’Ufficio accertava maggiori redditi di circa centoundicimila euro per ciascuna annualità.

La C.t.p. di Como accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il maggior reddito accertato. La C.t.r. della Lombardia rigettava l’appello dell’Ufficio e confermava la pronuncia di primo grado. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600 del 1973, dei decreti ministeriali attuativi del redditometro e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007. L’Agenzia censura la decisione di secondo grado per aver ritenuto che il mutuo, ai fini reddituali, rilevi solo per gli importi corrispondenti alle rate annuali versate, senza poterne incrementare l’importo mediante i coefficienti moltiplicativi previsti dai decreti ministeriali. La Corte ritiene preliminarmente infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso erariale, risultando la censura articolata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Richiamato l’orientamento consolidato, la Corte ribadisce che la determinazione sintetica dispensa l’Amministrazione da ulteriori prove in ordine all’esistenza dei fattori-indice, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa: una volta accertata l’effettività degli elementi indicatori, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può valutare soltanto la prova contraria offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme necessarie al mantenimento dei beni.

La Corte precisa quindi il meccanismo tecnico applicabile ratione temporis. In presenza di residenze principale e secondaria, le rate di ammortamento del mutuo e i canoni di locazione devono essere prima addizionate all’importo indicato nella tabella per tali residenze e, ottenuta tale somma, moltiplicate per il coefficiente riportato nella medesima tabella, ridotto di una unità. Il criterio si spiega perché il vecchio redditometro considerava la disponibilità di beni e servizi come indicativa di capacità contributiva, correlandovi un importo e un coefficiente secondo uno strumento statistico-matematico, a differenza del nuovo redditometro fondato sulla spesa effettivamente sostenuta.

Sul piano normativo, l’art. 3 del D.M. 10 settembre 1992 scandisce il procedimento di determinazione del valore e la tabella allegata, per le residenze principali in proprietà, prevede un importo per metro quadrato con il relativo coefficiente moltiplicatore, stabilendo che, in caso di acquisto mediante mutuo, gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento. Ne segue che l’attività degli Uffici resta vincolata all’applicazione degli indici e dei coefficienti ministeriali.

La C.t.r. ha fatto malgoverno di tali principi: ha ritenuto di rapportare la capacità contributiva alla spesa sostenuta per le rate di mutuo per ciascuna annualità senza applicare i coefficienti di moltiplicazione e ha condiviso la rideterminazione del quantum operata in primo grado. Così decidendo, ha modificato la capacità presuntiva attribuita dalla legge al possesso dei beni. Il motivo è pertanto fondato; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e liquidi le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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