Contratti collettivi a fondamento del ricorso: deposito integrale a pena di improcedibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8638 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, allorché il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il deposito prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto collettivo nazionale contenente tali disposizioni. Il ricorrente che ometta di indicare nel ricorso l’avvenuta produzione dei contratti collettivi e la sede in cui essi sono rinvenibili, limitandosi ad allegarne la produzione nella memoria finale, incorre nella inammissibilità del motivo, in violazione del prescrizione posta dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Il motivo che, in ipotesi di doppia conforme, non indichi le ragioni di fatto rispettivamente poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello è parimenti inammissibile.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di una società di gestione del servizio idrico da epoca precedente alla sua trasformazione da ente pubblico economico in società per azioni, ha agito nei confronti della datrice di lavoro per ottenere differenze retributive calcolate in applicazione del CCNL Enti Pubblici non Economici 1994-1997. La domanda riguardava, tra l’altro, l’indennità per ferie non godute e i permessi non fruiti.

Il giudice di primo grado ha parzialmente accolto la domanda, condannando la società al pagamento di una somma a titolo di indennità di ferie non godute per sei giorni all’anno nel periodo 2005-2013. La Corte d’appello ha rigettato il gravame della società, confermando la conservazione ad personam del trattamento più favorevole previsto dal previgente contratto collettivo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il motivo con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni collettive, sostenendo la natura migliorativa del contratto del 2002 rispetto a quello del 1995. Il motivo è inammissibile per un profilo di ordine processuale.

La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 25038 del 2013 e n. 7161 del 2010 sull’onere di deposito degli atti e dei contratti collettivi. Quando il ricorrente denunci la violazione di norme di contratti collettivi nazionali, il deposito deve avere ad oggetto, a pena di improcedibilità, anche il testo integrale del contratto contenente le disposizioni invocate, e non il solo estratto.

Nel caso concreto, la società non ha indicato nel ricorso la produzione dei contratti collettivi, né la relativa sede. Solo nella memoria finale ha allegato di averli prodotti nel fascicolo digitale, puntualizzandone la collocazione. Tale modalità è tardiva e insufficiente: difetta l’indicazione della sede di produzione e la trascrizione delle norme contrattuali nel ricorso, con violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Il secondo motivo, concernente il computo dei giorni di ferie e la dedotta contraddittorietà della sentenza, è parimenti inammissibile. Opera l’ipotesi della doppia conforme ex art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ.: il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello, dimostrandone la diversità, ciò che non ha fatto.

Anche il terzo motivo, relativo alla dedotta proposizione di una domanda nuova, è inammissibile. La questione implica un accertamento in fatto e presenta un profilo di novità: la ricorrente non ha indicato in quale atto del giudizio di merito l’abbia prospettata. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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