Appello: doppia conforme e inammissibilità del vizio di omesso esame (Cass. civ. Sez. II n. 985 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., non è deducibile con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato integralmente la pronuncia di primo grado sulle stesse questioni di fatto, operando la preclusione dell’art. 348-ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ.. Costituisce “fatto”, ai fini della censura, un accadimento storico e naturalistico rilevante in causa, non una questione o un punto della decisione, né un’eccezione o un motivo di appello. La riproduzione dell’accordo verbale in un documento sottoscritto dalle parti non altera la causa petendi della domanda, fondata sul conferimento dell’incarico, né integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il Fatto

Due committenti vengono condannati, in primo grado, al pagamento di un compenso professionale per la progettazione di un fabbricato ad uso produttivo, mai realizzato. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1510/2019, conferma la pronuncia.

I committenti propongono ricorso per cassazione contestando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’omesso esame di fatti decisivi e la qualificazione del rapporto contrattuale. Il professionista resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la censura sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato. I ricorrenti sostengono che il giudice d’appello abbia fondato la condanna non sul contratto verbale dedotto in causa, ma su un documento contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali. La Corte ritiene il motivo infondato: la sentenza di merito ha chiarito che l’incarico, concluso oralmente, era stato semplicemente riprodotto nel documento, conforme al contenuto degli accordi pregressi, dei quali i ricorrenti erano pienamente edotti.

Non risulta quindi mutata la causa petendi della domanda, fondata sul conferimento dell’incarico professionale, né la sentenza ha accolto la domanda su fatti costitutivi diversi da quelli allegati, come affermato da una consolidata linea giurisprudenziale richiamata dalla Corte.

Sul secondo motivo, relativo all’omesso esame della dedotta previsione che poneva il compenso a carico dell’impresa affidataria dei lavori, la Corte rileva l’inammissibilità. La sentenza d’appello si fonda sulle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado, con conseguente applicazione della preclusione dell’art. 348-ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ. Il giudice di merito ha ritenuto indimostrato il patto e ha valutato il documento asseritamente omesso.

Anche il terzo motivo, concernente la violazione di norme civilistiche sul consenso e sul dolo contrattuale, è dichiarato inammissibile per la medesima preclusione, trattandosi di doppia conforme. La Corte osserva che i ricorrenti non contrastano il rilievo con cui l’appello ha ritenuto indimostrato il dolo e non reiterata la prova articolata.

Il quarto motivo, sulla pretesa non debenza del compenso per attività non seguite dalla realizzazione dell’opera, è respinto: la Corte di merito ha valutato le attività svolte e, in difetto di puntuale specificazione degli importi in raffronto alle somme liquidate, resta insindacabile la dichiarata spettanza del compenso. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con l’addebito di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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