Inammissibile il ricorso che non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8794 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Nel giudizio di legittimità la censura deve investire le ragioni poste a fondamento della decisione, non i profili su cui il giudice del merito non si è pronunciato. Ove il ricorrente contesti l’assenza dei criteri di prova dei presupposti del rapporto lavorativo, mentre la Corte territoriale ha fondato la decisione sulla illegittimità della cancellazione dagli elenchi a validità prorogata, il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Restano fermi i diritti acquisiti all’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli anteriormente alla sentenza n. 65 del 1962 della Corte costituzionale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 516/2018, respingeva l’appello dell’Inps avverso la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva accolto il ricorso della lavoratrice, dichiarando l’illegittimità del provvedimento di revoca della pensione di vecchiaia e disponendo la restituzione della somma di € 35.633,87. Il primo giudice aveva rilevato che, a fronte della cancellazione della ricorrente dall’elenco dei braccianti agricoli a validità prorogata, l’attestato di iscrizione provinciale e l’estratto contributivo dimostravano il maturare dei requisiti contributivi.
L’Inps ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge in materia di elenchi bracciantili e l’errata distribuzione dell’onere probatorio. La lavoratrice resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricostruito la disciplina degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, muovendo dalla sentenza n. 65 del 1962 della Corte costituzionale, che dichiarò l’illegittimità costituzionale del R.D. n. 1949 del 1940, artt. 4 e 5, nella parte in cui commisurava i contributi al presunto impiego di mano d’opera individuato dalla Commissione provinciale. A seguito di tale pronuncia intervenne il legislatore con la legge n. 322 del 1963, che dettò una disciplina transitoria salvaguardando i diritti acquisiti dagli iscritti.
Il Collegio ha poi richiamato la legge n. 334 del 1968, che prorogò al 31.12.1969 le disposizioni della legge n. 322 del 1963 e ridisciplinò la formazione degli elenchi di variazione. In particolare, l’art. 6, comma 1, prevede che le emigrazioni temporanee di durata inferiore al biennio non determinano, di per sé, la cancellazione dagli elenchi nominativi, purché comunicate entro trenta giorni all’ufficio provinciale; diversamente si procede alla cancellazione, salvo che si tratti di emigrazione inferiore al biennio.
Su questa base la Corte ha rilevato che l’Inps non contesta i presupposti della cancellazione, ossia l’emigrazione per un periodo superiore al biennio senza comunicazione all’Istituto, né le ragioni addotte dalla Corte d’appello per ritenerne l’illegittimità. Il ricorso si incentra invece sull’assenza dei criteri ordinari di dimostrazione dei presupposti del rapporto lavorativo, profilo che non costituiva la ragione decisoria espressa dal giudice territoriale.
Il motivo, così come formulato, non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata e deve pertanto reputarsi inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.