Braccianti agricoli, prova del rapporto e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8795 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del rapporto di lavoro subordinato agricolo, la valutazione delle prove testimoniali e degli altri elementi istruttori costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in cassazione nei soli ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando il ricorso si scontri con una doppia decisione conforme sugli stessi fatti, resa dal giudice di primo e di secondo grado. La nullità della sentenza per motivazione apparente non sussiste quando il giudice del merito abbia esposto le ragioni della propria decisione, dovendosi attribuire rilievo al mero refuso materiale eventualmente presente nella motivazione. La mancata espressa considerazione della sentenza penale di assoluzione del datore di lavoro non integra vizio di omesso esame quando quel fatto risulti irrilevante ai fini della decisione.
Il Fatto
Le ricorrenti, braccianti agricole, chiedevano l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro agricolo per gli anni dal 2004 al 2008, per un numero di giornate compreso tra 101 e 104, con conseguente condanna dell’Inps all’iscrizione negli elenchi delle lavoratrici agricole del comune di appartenenza.
Il Tribunale rigettava la domanda per mancata prova degli elementi essenziali del rapporto — luogo, periodo, orario, mansioni e retribuzione — con particolare riguardo all’esame dei testi. La Corte d’appello confermava, ribadendo l’insufficienza delle prove testimoniali alla luce dell’estensione del fondo e della sproporzione nel numero dei lavoratori denunciati. Avverso tale sentenza le lavoratrici ricorrono per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina separatamente i motivi, pur riconducendoli a un nucleo unitario: la pretesa delle ricorrenti di sottoporre a sindacato di legittimità la valutazione delle prove operata dai giudici del merito.
Il primo motivo, fondato sulla nullità della sentenza per motivazione apparente e incomprensibile, è dichiarato in parte inammissibile, perché investe il merito della decisione e in particolare la valutazione delle prove testimoniali, profilo di competenza esclusiva del giudice del merito e censurabile nei soli limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie non deducibile per la presenza di una doppia decisione conforme sugli stessi fatti. Per il resto il motivo è infondato, trattandosi di un mero refuso presente in motivazione, con ciò escludendo che il passaggio richiamato dalle ricorrenti integri il vizio di nullità.
Il secondo motivo, che deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. per difetto di una valutazione organica e complessiva delle prove, è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che la valutazione del materiale istruttorio è incensurabile in cassazione, se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella specie, richiamando il proprio precedente n. 27000 del 2016.
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo costituito dall’assoluzione in sede penale del datore di lavoro dall’imputazione di truffa ai danni dell’Inps, è parimenti inammissibile. Entrambi i giudici del merito hanno fondato il rigetto sull’assenza di prova dei fatti costitutivi del rapporto di lavoro agricolo e degli elementi distintivi della subordinazione, donde l’operatività del limite del giudizio di cassazione in presenza di doppia decisione conforme. La Corte aggiunge che la mancata considerazione della sentenza penale di assoluzione non è decisiva, perché l’insussistenza del reato di truffa non elimina il fatto, invece determinante, della mancanza dei presupposti del dedotto rapporto.
Il quarto motivo, subordinato e relativo all’attribuzione delle spese, resta assorbito. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps esonera il Collegio dal provvedere. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, e rigetta il ricorso.
Nota della Redazione
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