Giudicato esterno inopponibile al lavoratore estraneo al giudizio di opposizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22510 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, instaurato dall’impresa nei confronti dell’Ispettorato territoriale del lavoro, non è opponibile al lavoratore che sia rimasto estraneo a quel procedimento. Esso difetta di efficacia ex art. 2909 cod. civ. sotto il profilo soggettivo, per assenza di identità di parti, e sotto il profilo oggettivo, poiché quel giudizio aveva ad oggetto le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni contestate e non le pretese differenze retributive azionate dal lavoratore. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che sovrapponga, senza scinderle, censure eterogenee di violazione di norme di diritto e di vizio di motivazione, ed è parimenti inammissibile, per difetto di specificità e autosufficienza, il motivo che prospetti un calcolo alternativo dell’orario e ometta di produrre in copia integrale il contratto collettivo invocato.
Il Fatto
Un lavoratore ha agito davanti al Tribunale di Agrigento per ottenere il pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate nel periodo ottobre 2008/30.09.2013, nei limiti della prescrizione, fondando la domanda su un verbale dell’Ispettorato del lavoro. La società datrice è stata condannata in primo grado; la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma, ha ridotto l’importo riconosciuto e ha regolato le spese del doppio grado.
La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Il primo deduceva la violazione del giudicato esterno formatosi nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione, definito con sentenza che aveva annullato il provvedimento sanzionatorio per le medesime violazioni. Il secondo e il terzo censuravano l’individuazione dei tempi accessori e i criteri di calcolo dello straordinario. Il lavoratore è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondato il primo motivo. Il giudicato esterno invocato si è formato in un procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione che vedeva come parti la società opponente e l’Ispettorato territoriale del lavoro, ma non il lavoratore, attore nel giudizio di merito. Manca, dunque, l’identità di parti richiesta dall’art. 2909 cod. civ.
Sul piano oggettivo, il giudizio di opposizione aveva ad oggetto le sanzioni amministrative relative alle violazioni contestate alla società, non le differenze retributive azionate dal lavoratore. La circostanza che entrambi i giudizi investissero la conformità dell’orario di lavoro alla disciplina legale e contrattuale non esclude che gli oggetti fossero diversi. Il giudicato è quindi privo di efficacia, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo.
Il secondo motivo è inammissibile. La Corte ribadisce il principio per cui non possono coesistere, nel medesimo motivo, censure irredimibilmente eterogenee, tali da non consentire di scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio: la violazione di norme di diritto presuppone accertati gli elementi del fatto, mentre il vizio di motivazione quegli stessi elementi intende rimettere in discussione. Richiama sul punto i precedenti Cass., sez. lav., n. 10212 del 2020, n. 1859 del 2021, n. 12625 del 2020 e n. 14634 del 2020. Nel caso concreto la ricorrente qualifica le asserzioni censurate come prive di riscontro normativo e, insieme, come fondate su errata valutazione dell’istruttoria e su omessa verifica documentale. La doglianza si risolve, per il resto, in una critica all’accertamento probatorio e in una diversa lettura delle risultanze, non consentita in legittimità.
Analoga sorte tocca al terzo motivo, che prospetta un calcolo dell’orario medio settimanale alternativo a quello recepito dalla Corte distrettuale sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio. La ricorrente non considera che il giudice di merito ha accertato in fatto la costanza dell’impegno straordinario di un’ora anche oltre la durata media, e non indica come il Tribunale avesse deciso la questione. Soprattutto, non ha prodotto in copia integrale il contratto collettivo contenente la norma della cui violazione si duole.
Il ricorso è dunque rigettato, con conseguente sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Nulla sulle spese, essendo l’intimato rimasto tale.
Nota della Redazione
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