Assegno circolare prescritto e difetto di interesse ad agire verso la banca (Cass. civ. Sez. III n. 8793 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di un assegno circolare non incassato nel termine triennale di prescrizione sancito dall’art. 84, secondo comma, del r.d. n. 1736 del 1933 non è legittimato a chiedere la condanna dell’istituto emittente alla riemissione del titolo o al pagamento della relativa provvista, essendo ormai estinta ogni obbligazione cartolare e difettando in capo a lui un interesse giuridicamente qualificato alla destinazione della provvista. Il creditore assegnatario di un credito, munito dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. quale titolo esecutivo verso il terzo pignorato, è di regola carente di interesse ad agire in via di cognizione per ottenere un ulteriore titolo esecutivo in relazione alla medesima prestazione; l’azione è ammissibile solo se la parte alleghi uno specifico e peculiare bisogno di tutela cognitiva, non altrimenti satisfattibile con l’esecuzione forzata.

Il Fatto

Gli eredi di un assegnatario di credito, nella qualità, convengono in giudizio un istituto bancario con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., chiedendo la consegna di un assegno circolare dell’importo di euro 1.751,96 all’ordine degli eredi ovvero, in caso di inesistenza o estinzione del titolo, il pagamento dell’equivalente numerario, oltre al risarcimento del danno.

Espongono di essere creditori della banca in forza di un’ordinanza di assegnazione resa in un’espropriazione presso terzi, intrapresa in danno di un debitore esecutato; che la banca, per ottemperare, aveva rimesso al de cuius un assegno circolare poi smarrito e ritrovato; che, decorso il termine triennale di prescrizione per mancato incasso, la provvista era confluita nel Fondo per le vittime di frodi finanziarie, con esclusione dei beneficiari dal rimborso. Il Tribunale rigetta la domanda; la Corte d’appello conferma il rigetto. Gli eredi ricorrono per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per la loro intrinseca connessione. Preliminarmente dichiara inammissibile la doglianza sulla ritenuta tardività della produzione documentale in appello: la censura è priva di decisività, poiché la Corte territoriale ha comunque giudicato il documento non rilevante ai fini della decisione.

Nel merito, il Collegio rileva che gli attori non avevano individuato una causa petendi univoca, affastellando due ragioni in diritto: il rapporto cartolare scaturente dall’emissione dell’assegno circolare e l’inadempimento dell’obbligazione gravante sulla banca quale terzo pignorato destinatario dell’ordinanza di assegnazione.

Quanto al profilo cartolare, è dirimente il decorso del termine triennale di prescrizione dell’art. 84, secondo comma, del r.d. n. 1736 del 1933: esso comporta il venir meno di ogni azione del beneficiario verso l’emittente ed estingue qualsiasi obbligazione cartolare. Privato di legittimazione il beneficiario, la sorte della provvista non lo concerne e rispetto ad essa egli non è portatore di un interesse giuridicamente qualificato. Irrilevante diventa, perciò, stabilire chi tra il debitore esecutato e la banca sia il soggetto legittimato al rimborso dal Fondo: la questione resta espressamente impregiudicata.

Neppure il rapporto causale sorregge la domanda. L’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. ha natura di titolo esecutivo in favore del procedente e contro il terzo pignorato, sicché il creditore assegnatario, in caso di inottemperanza, può direttamente promuovere l’espropriazione forzata. Ne deriva che egli è di regola carente di interesse ad agire in via di cognizione per conseguire un ulteriore titolo esecutivo per la stessa prestazione: l’azione è ammissibile solo se la parte alleghi un bisogno specifico di tutela cognitiva, fornito di utilità non già offerta dal titolo posseduto. Nel caso concreto gli attori non hanno mai esplicitato tale esigenza, nemmeno in sede di legittimità.

Il percorso motivazionale va dunque emendato ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., restando conforme a diritto il dispositivo: la domanda non poteva trovare accoglimento per difetto di interesse ad agire. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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