Piani inclinati centrali elettriche esclusi dalla rendita catastale (Cass. civ. Sez. V n. 8985 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i piani inclinati delle centrali elettriche non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale. Essi costituiscono impianti funzionali al ciclo produttivo, con la conseguenza che trova applicazione l’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche. Il criterio distintivo privilegia la destinazione ad attività produttive nei settori della siderurgia, manifattura ed energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Restano escluse dalla stima anche le parti edilizie o murarie strettamente strumentali al processo produttivo, mentre le questioni relative all’individuazione delle parti autonome integrano valutazioni di merito, censurabili in legittimità solo per vizio motivazionale.

Il Fatto

Una società operante nel settore energetico ha impugnato un avviso di accertamento catastale con nuova determinazione del classamento e della rendita, notificato nel luglio 2017 all’esito di una dichiarazione di variazione presentata nel maggio 2016. La contribuente ha lamentato il difetto di motivazione e l’inclusione nella stima catastale dei piani inclinati di due impianti.

Il ricorso è stato accolto parzialmente in primo grado e integralmente in appello, ove la Commissione tributaria regionale ha ritenuto l’avviso carente di motivazione quanto alla reinclusione dei piani inclinati e, comunque, ha qualificato tali elementi come componenti impiantistiche, escluse dalla stima per effetto della nuova disciplina. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; la società si è costituita con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare un profilo di ammissibilità. Ribadisce che l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza non ne determina di per sé l’inammissibilità, purché la formulazione consenta di cogliere con chiarezza le censure e di esaminarle separatamente, come se fossero state articolate in motivi autonomi. Richiama sul punto Cass., Sez. U, n. 9100 del 2015.

Su un piano logicamente successivo, il Collegio ricorda che, quando la decisione impugnata si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il soccombente deve censurarle tutte e tutte le censure devono risultare fondate. Ne deriva che, rigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe una delle argomentazioni, i restanti motivi sono inammissibili per difetto di interesse, poiché la sentenza resterebbe comunque ferma sulla ratio ritenuta corretta. Richiama Cass. Sez. III n. 12372 del 2006.

Applicando tale premessa, la Corte esamina il secondo motivo — incentrato sulla violazione dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 — e lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile là dove denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non essendo individuabile alcun fatto storico specifico, e là dove lamenta la sopravvalutazione della componente impiantistica, doglianza che tende a rimettere al giudice di legittimità una valutazione di merito.

Nel merito, il motivo è infondato. Per effetto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, i cd. imbullonati. Il criterio distintivo privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura ed energia, a prescindere dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto. Nel caso concreto è pacifico, perché ammesso da entrambe le parti, che i piani inclinati costituiscono impianti funzionali al processo produttivo, privi di utilità trasversale per l’immobile. Irrilevante è l’uso dei piani inclinati per garantire l’accesso agli impianti in quota, trattandosi di uso sempre funzionale al ciclo produttivo. La Corte richiama Cass. n. 25784 del 2021.

Il punto controverso investe la possibilità di scindere, nelle componenti impiantistiche, una parte immobiliare da includere nella stima. La Corte esclude tale possibilità per le parti strettamente strumentali al processo produttivo, mentre la riconosce solo per quelle che conservano autonomia strutturale rispetto al ciclo produttivo. L’individuazione e la valutazione di tali parti integrano però questioni di merito, censurabili solo per vizio motivazionale. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione integrale delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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